Professione e Mercato

Due avvocati non dividono la parcella fifty fifty

No della Cassazione a un solo compenso diviso a metà fra i due difensori che hanno presentato due parcelle distinte con le prestazioni svolte da ognuno

di Marina Crisafi

Due avvocati per un cliente? No a un unico compenso diviso a metà. È quanto emerge dalla recente ordinanza della Cassazione (n. 7030/2022) che ha accolto il ricorso dei professionisti che lamentavano l'illegittima negazione da parte del giudice del diritto di ciascun difensore di percepire l'intero compenso per l'attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.

La vicenda
I due ricorrevano avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 7, comma 1, del Dm n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942.
Gli Ermellini ritengono il ricorso manifestamente fondato.

Ogni avvocato ha diritto al compenso per l'opera prestata
L'articolo 7, comma 1 del Dm.127/2004 prevede, con disposizione analoga a quella di cui all'articolo 6 della legge 794/1992, che nel caso in cui "incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato". Questo ricorda innanzitutto la Cassazione, ritenendo pertanto erronea, l'affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori "entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso [..], dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito".

Due parcelle e attività distinte
Né vale, secondo il Palazzaccio, il richiamo operato dal Tribunale a precedenti della stessa Cassazione (cfr. n. 19255/2018 e n. 29822/2019), in cui si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, "essendo stato richiesto il pagamento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni", così che, "per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato".
Nel caso di specie, invece, i due difensori hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista, come del resto ha riconosciuto il Tribunale stesso indicando le attività svolte, ma pervenendo alla conclusione errata della ripartizione del compenso tra i due difensori.

La decisione
Da qui la cassazione della sentenza e il rinvio al tribunale che dovrà provvedere alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti rispettando i principi sopra ricordati.

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