Penale

Toghe «sporche», sanzioni più dure

di Giovanni Negri

Stretta sui reati contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione, passando dal traffico d’influenze. Almeno se commessi da avvocati e magistrati. Il Senato ha approvato ieri all’unanimità il disegno di legge che modifica alcuni aspetti del Codice penale intervenendo su quattro fattispecie che, in parte, erano state ritoccate nel 2015 nell’ambito del disegno di legge che riformò il falso in bilancio. Ora il provvedimento passa all’esame della Camera.

Intervento, a dire la verità, non particolarmente sofisticato, visto che non tocca aspetti della condotta, ma si “limita” a innalzare le sanzioni in tutti i casi previsti. A ispirare il disegno di legge, il cui primo firmatario è Francesco Nitto Palma, l’ex ministro della Giustizia di Forza Italia, è la sottolineatura della gravità dei fenomeni di corruzione, sempre difficili da individuare e di fatto parificati anche nella lettura da parte di organismi internazionali a quelli più gravi propri del crimine organizzato. Nello specifico poi, la necessità di aggravare il trattamento sanzionatorio nasce dalla considerazione di un particolare allarme sociale quando questa categoria di reati riguarda figure che, più di altre, dovrebbero dare garanzie di affidabilità e liceità delle condotte.

Nel dettaglio, si introduce una nuova aggravante nell’articolo 317 del Codice penale, in base alla quale si prevede, per il reato di concussione un aumento di pena fino alla metà nel caso in cui i fatti corruttivi siano commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali. La norma, da ultimo modificata dalla legge n. 69 del 2015, punisce con la reclusione da 6 a 12 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari, viene prevista un’ulteriore aggravante (aumento fino alla metà delle pene di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 319-ter del Codice) quando i fatti corruttivi sono commessi da un avvocato in relazione all'esercizio dell’attività forense. L’ipotesi base della corruzione in atti giudiziari, costituita da fatti di corruzione propria e impropria ma compiuti per favorire o danneggiare una parte in un processo, sono puniti con la detenzione da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni.

Va comunque ricordato che l’articolo 380 Codice penale («Patrocinio o consulenza infedele») colpisce la condotta dell’avvocato che, con infedeltà ai propri doveri professionali, danneggia gli interessi della parte da lui difesa; con un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia stato commesso a danno di una persona imputata di un delitto.

Inserendo un ulteriore comma nell’articolo 346 del Codice penale, si prevede una nuova circostanza aggravante del reato di millantato credito, per la quale le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale.

Infine l’articolo 4 interviene sul reato di traffico di influenze illecite, modificando la circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell’articolo 346-bis del Codice. Il comma prevede un aumento di pena nel caso in cui le condotte illecite sono commesse nell’esercizio di attività giudiziarie. Il disegno di legge prevede che in tali casi la pena sia aumentata fino alla metà.

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