Responsabilità

Condannati a risarcire il danno i genitori dei "bulli" che hanno vessato un coetaneo durante il campo estivo

Solo la dimostrazione di aver impartito un'adeguata educazione al figlio solleva il genitore dall'obbligo di una perdurante sorveglianza

di Camilla Insardà

Durante il soggiorno in una struttura estiva per ragazzi, un minore veniva bullizzato dai compagni di camera. Gli operatori venivano a conoscenza dell'accaduto grazie ad una segnalazione esterna e dopo aver ascoltato tutti i soggetti coinvolti decidevano di espellere i "colpevoli", permettendo al ragazzo bersagliato di trascorrere tranquillamente il resto della vacanza.
La vicenda era solo apparentemente risolta, poiché i genitori della vittima decidevano di citare in giudizio sia la srl che gestiva il campo solare, sia la spa che aveva venduto alla prima il pacchetto turistico, sia le famiglie dei minori che avevano picchiato e minacciato il figlio, chiedendo a tutti il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Analisi delle diverse responsabilità
La sentenza di parziale accoglimento del 24 gennaio 2023 n. 20 del Tribunale di Sulmona esamina le diverse forme di responsabilità, astrattamente configurabili in relazione alle diverse posizioni che vengono in rilievo nel caso di specie. Per garantire maggiore chiarezza, il giudice ha "isolato" i diversi rapporti fra gli attori e i convenuti, prendendo le mosse dalla posizione della spa.
Non sussistendo un contatto diretto di questa con gli attori, ma solamente con la srl, il giudice ha escluso subito la configurabilità di una responsabilità indiretta "a due facce", contrattuale ed extracontrattuale, basata sull'inadempimento ex articolo 1218 c.c. della clausola inerente l'obbligo di vigilanza e sulla violazione del principio generale del neminem laedere ex articolo 2043 c.c., in correlazione agli specifici doveri di controllo e di custodia, ex articoli 2047, 2048, 2049 e 2051 c.c.
Diverse sono le situazioni riguardanti la struttura estiva e le famiglie dei minori. In entrambi i casi, a venire in rilievo è la responsabilità ex articolo2048 c.c., tuttavia, solamente le seconde sono state condannate al risarcimento dei danni.

La posizione di chi ha gestito il campo estivo
La seconda posizione da considerare è dunque quella della srl, la cui fonte di responsabilità può essere facilmente individuata nel II comma della norma menzionata. Com'è noto, tale disposizione indica i precettori come responsabili degli illeciti commessi dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza.
In primo luogo, la sentenza 20/2023 chiarisce chi siano effettivamente i precettori, citando alcune pronunce della Cassazione, nelle quali vengono ricondotte in tale categoria numerose figure, tra le quali gli insegnanti, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di gite, gli operatori nelle colonie estive e gli addetti alla vigilanza nei centri minorili di osservazione e di rieducazione.
Quanto al dovere di vigilanza, il giudice ha sottolineato come esso debba essere esercitato con rigore "inversamente proporzionale" all'età del vigilato. Inoltre, il cosiddett "periodo di vigilanza" non deve essere circoscritto alle sole ore di lezione, ma ritenersi comprensivo dei momenti ricreativi nei locali e nelle pertinenze istituzionali e delle gite scolastiche.
Venendo alla ripartizione degli oneri probatori, secondo la consolidata giurisprudenza, grava sul richiedente il risarcimento il compito di dimostrare che l'illecito si è verificato quando il minore si trovava sotto la vigilanza del precettore, indipendentemente che l'obbligo di sorveglianza di quest'ultimo abbia fonte contrattuale od extracontrattuale.
Il precettore potrà invece liberarsi da responsabilità provando, ai sensi del comma III dell'articolo 2048 c.c., di non aver potuto impedire l'evento. Come confermato dal Tribunale di Sulmona, si tratta di una prova molto scrupolosa, che non si sofferma soltanto sull'imprevedibilità del fatto, ma si concentra anche sulla diligenza applicata dal precettore nell'impedirne la realizzazione. In altre parole, per andare esente da responsabilità ex articolo 2048 c.c., egli dovrà dimostrare di aver adottato le precauzioni tecniche e disciplinari idonee a scongiurare situazioni pericolose.
L'istruttoria esauritasi nel corso del processo ha rivelato come gli operatori della srl abbiano agito correttamente sin dall'inizio, adottando le giuste misure precauzionali e riunendo tutto il personale per ascoltare i soggetti coinvolti e decidere per l'espulsione dei giovani. Potendosi dire raggiunta la prova liberatoria, il Tribunale di Sulmona ha quindi escluso la sussistenza di una responsabilità anche in capo alla colonia estiva.

Responsabilità dei genitori del "bulli"
Terza ed ultima posizione da prendere in considerazione è quella dei genitori degli adolescenti, che hanno bullizzato il compagno di vacanze. Trattandosi di minori, è lecito chiedersi se la fonte dell'obbligazione risarcitoria debba individuarsi nell'articolo 2047 c.c. oppure nell'articolo 2048, c. I, c.c.. In proposito, la sentenza 20/2023 evidenzia come la differenza tra le due ipotesi insista non tanto sul requisito della coabitazione, bensì sulla capacità del minore, intesa come capacità di intendere e di volere. Pertanto, qualora il minore (coabitante con la famiglia) sia incapace, i genitori risponderanno dell'illecito commesso in qualità di meri sorveglianti, ex articolo 2047. Nell'ipotesi in cui, invece, il ragazzo (non emancipato e convivente con il nucleo familiare) sia pienamente capace, i genitori risponderanno in doppia veste di sorveglianti e di educatori ex articolo 2048, c. I..
Come ha fatto notare il Tribunale di Sulmona, la norma configura una "responsabilità presunta", pertanto il danneggiato dovrà dimostrare unicamente l'illecito, il danno e il nesso di causalità, gravando invece sui genitori l'onere di provare di non aver potuto impedire il fatto e di aver adeguatamente sorvegliato ed educato la prole.
Partendo da tali presupposti, la sentenza 20/2023 evidenzia la stretta connessione fra la culpa in vigilando e la culpa in educando. Ciò che viene chiesto ai genitori, per essere esenti da responsabilità, sono una vigilanza ed un'educazione "personalizzate ed efficaci", commisurate al temperamento del minore e ai diversi contesti sociali in cui egli può trovarsi.
Pur facendosi espresso riferimento al requisito della convivenza, infatti, la responsabilità ex artiolo 2048 c.c. dei genitori non viene meno in caso di temporanea assenza del minore da casa. Qualora egli commetta un illecito durante una vacanza o una gita scolastica, cioè in un momento in cui si trova sotto il controllo di altri, gli esercenti la potestà genitoriale non risponderanno come "sorveglianti", bensì come "educatori".
Nel caso di specie, la condotta illecita dei ragazzi è stata inequivocabilmente acclarata, mentre i familiari non hanno dato alcuna prova del corretto adempimento dei loro doveri educativi e di controllo. Accertata in questi termini la responsabilità ex articolo 2048, il giudice ha condannato le famiglie dei minori al risarcimento dei danni.
In conclusione, la sentenza 20/2023 del Tribunale di Sulmona coglie nel segno nel momento in cui afferma che la dimostrazione di aver impartito un'adeguata educazione al figlio solleva il genitore dall'obbligo di una perdurante sorveglianza.

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