Amministrativo

Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il "milleproroghe"

Dopo aver ripercorso le tappe normative e giurisprudenziali della materia, il Consiglio di stato, seppure in via dichiaratamente incidentale, ha osservato che anche il d.l. 198/2022 e la relativa legge di conversione si pongono in "frontale contrasto" con la direttiva 2006/123, e vanno quindi disapplicate da qualsiasi organo dello Stato

di Fabio Andrea Bifulco*

La saga delle concessioni demaniali, ed in particolare di quelle comunemente definite "balneari", continua ad arricchirsi di novità, normative e giurisprudenziali.

Come già illustrato su queste stesse pagine , risale al 2009 la prima contestazione della Commissione Europea in ordine al mancato rispetto, ad opera delle norme interne in tema di concessioni, dapprima degli articoli 43 (diritto di stabilimento) e 49 (libera prestazione di servizi) del Trattato CE (poi trasfusi del TFUE ), e poi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE
(cd. Bolkestein ).

Il punto, come è noto, riguardava (e riguarda) la necessità di affidare le concessioni demaniali secondo una procedura concorrenziale trasparente ed imparziale, e quindi, la illegittimità:
-tanto del cd diritto insistenza (la preferenza automaticamente accordata dal codice della navigazione al concessionario uscente rispetto ad altri potenziali concorrenti);
- quanto di proroghe automatiche dei titoli concessori in essere.

La procedura di infrazione europea, rinnovata poi nel 2010, venne chiusa per il solenne impegno del Governo a modificare la normativa interna, a cui, all'opposto, hanno fatto seguito numerosi interventi legislativi di segno contrario.

In particolare, senza considerare le norme oggetto della decisione che si commenta, dal 2010 si contano non meno di 7 disposizioni normative, che, a vario titolo e con diversa motivazione (tra cui anche la emergenza COVID) hanno prorogato, in taluni casi sino al 2033, i rapporti concessori in essere, evitando il confronto concorrenziale.

Di qui una serie di innumerevoli pronunce, del Giudice sia interno che europeo (per il secondo in particolare si veda la decisione della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 ), circa la illegittimità di tali proroghe, da considerarsi tamquat non esset, ed il recente avvio (2020) di una ulteriore procedura di infrazione, ad oggi in corso (eventualmente inserire link).

Le decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. ri 17 e 18 del 9 novembre 2021, unitamente ai contenuti della l. 118/2022 ( legge annuale sulla concorrenza ), parevano aver avviato il problema quantomeno a parziale soluzione.

Le prime (sentenze), a fronte della teoricamente più rigorosa soluzione di dichiarare tout court la nullità di ogni proroga eventualmente in essere, e l'immediata necessità delle procedure concorsuali, avevano optato per la mite soluzione di disporre un termine di adeguamento al 31 dicembre 2023.

La seconda (l. 118/2022) aveva disposto una delega legislativa ai fini del riordino della materia, stabilendo, tra l'altro, i seguenti principi:
• le concessioni assegnate senza gara sarebbero cessate al 31 dicembre 2023, salvo differimento al 31 dicembre 2024 in casi straordinari;
• l'assegnazione sarebbe avvenuta sulla base di procedure concorrenziali, da completarsi entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023.

Parallelamente, era prevista una attività di ricognizione e mappatura delle concessioni in essere.

In questo contesto, peraltro già non privo di problematiche (vedi ad esempio il tema del riconoscimento, ad opera della l. 118/2022, di un "indennizzo" ai concessionari uscenti, in apparenza precluso dall'art. 12, comma 2, della direttiva Bolkestein), è intervenuto lo scorso 28 dicembre il cd "decreto mille proroghe", di cui al d.l. n. 198/2022.

In sede di conversione in legge (l. 24 febbraio n. 2023, n 14), è stato previso che
• gli affidamenti esistenti mantengono efficacia sino al 31 dicembre 2025;
• detta efficacia perdura comunque sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori a seguito della gara;
• agli enti è fatto divieto di procedere alla emanazione di bandi per l'assegnazione delle concessioni sino all'adozione dei decreti legislativi della l. 118/2022,
• ai titolari di concessioni in essere è consentito il mantenimento di manufatti amovibili sino al 31 dicembre 2023.

In sede di promulgazione il Presidente della Repubblica ha evidenziato la ricorrenza di molteplici ragioni di contrasto con la normativa europea, spiegando, di fatto, che la legge non era stata rinviata alle Camere solo per via della delicata situazione che si sarebbe determinata rispetto a tutti gli altri termini legislativi in scadenza.

Come ampiamente prevedibile, anche la nuova proroga ha trovato immediata sconfessione, ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2912 .

Dopo aver ripercorso le tappe normative e giurisprudenziali della materia, il Consiglio di stato, seppure in via dichiaratamente incidentale, ha osservato che anche il d.l. 198/2022 e la relativa legge di conversione si pongono in "frontale contrasto" con la direttiva 2006/123, e vanno quindi disapplicate da qualsiasi organo dello Stato.

È quindi anche prevedibile che, in difetto di repentino cambio di indirizzo, la procedura di infrazione europea si concluderà con la condanna dello Stato italiano, e con l'applicazione delle relative sanzione economiche.

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*A cura dell'Avv. Fabio Andrea Bifulco, Studio Legale Bifulco

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