Rassegne di Giurisprudenza

Obbligazioni tributarie e responsabilità solidale degli eredi

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Adempimento - Obbligazioni tributarie - Responsabilità solidale - presupposto verificatosi prima della morte del de cuius - Notifica cartella esattoriale - Iscrizione a ruolo - Non necessaria
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de cuius. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Per la tempestività della notifica agli eredi di un debito fiscale facente capo al de cuius non si considera il momento dell'iscrizione a ruolo ma se e quando è stata inviata ai parenti la cartella di pagamento.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5020

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Notifica notificazione presso l'ultimo domicilio del 'de cuius' - Conoscenza da parte dell'ufficio del nominativo degli eredi - Nullità - Sanatoria - Condizioni
La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1156

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Notifica cartella di pagamento - Impugnazione - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria prevista per gli atti processuali, ex artt. 156 e 160 c.p.c. - Applicabilità - Affermazione - Limiti - Intervenuta decadenza dal potere di accertamento - Operatività della sanatoria - Esclusione
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi "medio tempore", del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza del 12 luglio 2017, n. 17198