Civile

Giudizio nullo se in secondo grado non viene richiamato l'agente della riscossione presente nel rito di prime cure

Si tratta di andare a integrare un litisconsorzio processuale. Non sono ammessi errori salvo incappare nella nullità del giudizio

di Giampaolo Piagnerelli

Il ricorrente che nel giudizio di secondo grado (in commissione tributaria regionale) non richiama anche la figura dell'agente della riscossione presente nel contenzioso di primo grado (commissione tributaria provinciale) incorre nella nullità di giudizio per violazione del litisconsorzio processuale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 41316/21.

La vicenda. Venendo ai fatti l'agente per la riscossione, benché avesse partecipato al giudizio di primo grado, non era stato evocato in quello di secondo grado dall'appellante Agenzia delle entrate. La Cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio per la violazione del litisconsorzio processuale. Volendo prendere un'ipotesi simile è sufficiente considerare il seguente caso affrontato in passato dai Supremi giudici. Dunque, a fronte della contestazione di omessa notifica della cartella di pagamento, l'ente impositore, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, non era stato evocato dall'appellante in quello di secondo: questa Corte (Cassazione n. 26433/17) ha così stabilito che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio sostanziale, ma anche (come nel caso in esame) nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando cioè l'impugnazione non risulta proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati da un rapporto di litisconsorzio necessario.

Conclusioni. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

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