Penale

Reato di interferenze illecite nella vita privata: configurabilità e oggetto giuridico

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro l'inviolabilità del domicilio - Interferenze illecite nella vita privata - Configurabilità.
Il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è costituito dalla natura del momento di riservatezza e di intimità violato, ma dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe. Di conseguenza risponde del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. anche il dominus loci che predisponga mezzi di captazione sonora o visiva nella propria dimora di immagini o situazioni, senza esserne soggetto partecipe, riguardanti la sfera privata degli altri soggetti che vi si trovino, sia che siano stabili conviventi che ospiti occasionali. (Nella specie i Giudici della Suprema Corte hanno condannato il marito per aver ripreso la moglie in momenti di intimità nella cura della propria persona).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2018 n. 36109

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio - Interferenze illecite nella vita privata - Bene tutelato.
L'oggetto giuridico del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis c.p. è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto della tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2018 n. 36109

Privacy - Interferenze illecite nella vita privata - Consumazione - Possibile permanenza - Effetti in tema di arresto in flagranza.
Per il reato di interferenza illecita nella vita privata di cui all'articolo 615-bis del C.p. il momento perfezionativo non coincide con l'istallazione delle telecamere presso l'abitazione altrui, ma con il procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 Cod. pen.: ricorre, quindi, una fattispecie che, pur essendo a consumazione istantanea, può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente, quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità continuative (nella specie, in cui l'indagato veniva fermato nel mentre aveva con sé il telefono cellulare sul quale era installato il programma che gli consentiva di visionare a distanza quanto captato attraverso le microcamere collocate presso l'abitazione e il cortile della vittima, la Corte ha ritenuto che il reato fosse da considerare permanente, con la conseguenza che l'arresto dell'autore, diversamente da quanto ritenuto dal giudice della convalida, doveva considerarsi legittimamente eseguito, posto che, ai sensi dell'articolo 382, comma 2, del C.p.p., nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 5 marzo 2018 n. 9966

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Collocazione all'interno d'autovettura di telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni tra i presenti - Configurabilità del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Esclusione.
La collocazione occulta all'interno di un veicolo di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata , non essendo qualificabile l'autovettura come luogo di privata dimora.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 4 febbraio 2009 n. 4926

Reati contro la persona - Interferenze illecite nella vita privata - Elementi della fattispecie - Ripresa filmata all'interno di un'abitazione - Presenza dell'imputato - Conoscenza della registrazione da parte della persona offesa.
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, filma in casa propria rapporti sessuali intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 14 gennaio 2008 n. 1766

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