Malati di Alzheimer, non dovuto il contributo alla retta della casa di cura
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 13714 depositata oggi, accogliendo il ricorso del figlio di una donna invalida al 100%
Grava interamente sul servizio sanitario nazionale la retta del paziente ricoverato in una casa di cura perché gravemente malato di Alzheimer. In tali casi, infatti, non è possibile scindere tra le attività di natura sanitaria, di competenza del Ssn, e quelle di natura alberghiero/assistenziale, soggetta ad integrazione da parte del privato, considerata "la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette alla tutela della salute". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 13714 depositata oggi, accogliendo il ricorso del figlio di una donna invalida al 100% ed affetta dal morbo di Alzheimer ricoverata in una Casa di Riposo.
La famiglia che inizialmente si era impegnata a pagare una quota mensile rilevante della retta, dopo circa sei anni ha revocato il consenso al pagamento affermando che nulla era dovuto in quanto il relativo onere gravava sul Ssn. Prima il Tribunale di Padova e poi la Corte di appello di Venezia gli hanno dato torto. Contro questa decisione gli eredi hanno fatto ricorso in Cassazione.
Per la Terza Sezione civile, ai fini della ripartizione della spesa, l'elemento determinante sta nella individuazione di un "trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale". In tal caso, l'intervento «sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico. Al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, spiega la Corte, "occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma) alle condizioni del malato".
Non rileva, dunque, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi.
Solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente.
Del resto, conclude la Cassazione, la Corte territoriale non ha messo in discussione che la prestazione fosse "elevata integrazione sanitaria", essendo la donna sin dal momento del suo accoglimento affetta da plurime patologie invalidanti, per effetto delle quali necessitava di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato (infermieristico e medico), senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere. Il giudice del merito ha invece erroneamente ritenuto che "ove ricorra la ipotesi predetta (prestazioni congiunte ed indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della persona) è pienamente legittimo il frazionamento forfetario della spesa tra Fondo sanitario nazionale e regionale, da un lato, ed intervento economico integrativo dei Comuni o dei privati, dall'altro".
Spetta ora alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, procedere a nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto sopra ribaditi.