Società

Consob apporta alcune modifiche al Regolamento Emittenti ai fini dell'identificazione degli azionisti

Modifiche all'art. 133-bis del Regolamento Emittenti in materia di ripartizione dei costi relativi all'identificazione degli azionisti - Nota a CONSOB, Delibera 28 luglio 2022, n. 22422

di Letizia Macrì*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 246 del 20 ottobre 2022 – il testo della Delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) n. 22422 del 28 luglio 2022 , con la quale sono state approvate una serie di modifiche all' art. 133-bis del Regolamento 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti), in materia di ripartizione dei costi relativi all'identificazione degli azionisti, al fine di adeguare la previsione in parola alla recente modifica della normativa primaria di riferimento.

Le modifiche riguardano:
• la diversa configurazione dell'istituto dell'identificazione attualmente previsto nell' art. 83-duodecies quale diritto degli emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati e non più come facoltà da prevedere specificamente nello Statuto sociale;
• la possibilità, per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, di prevedere in via statutaria l'applicazione della disciplina dell'identification;
• azioni volte ad allineare l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione al nuovo art. 83-duodecies del TUF, mantenendo fermo solo per gli emittenti con azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione il regime dell'opt-in statutario per l'applicazione delle norme sulla shareholder' identification;
• confermare la previsione che rimette all'autonomia statutaria la determinazione dei criteri di ripartizione fra i soci e la società dei costi dell'identification avanzata su richiesta delle minoranze (cfr. comma 1);
• confermare la previsione che garantisce il diritto delle minoranze di avviare un'identificazione degli azionisti con oneri a carico della società qualora sia richiesta nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale da uno o più soci titolari di una quota partecipativa qualificata e non vi siano state altre identificazioni di azionisti nell'ultimo anno (cfr. comma 2);
• prevedere che per tutte le altre richieste di identificazione degli azionisti avanzate da soci di minoranza gli oneri siano ripartiti in maniera paritaria tra la società e i soci richiedenti, a meno che lo statuto non preveda criteri diversi (cfr. comma 3).

Le modifiche rendono superflua la previsione di un adeguato periodo transitorio per consentire alle società di convocare un'assemblea straordinaria per introdurre specifiche previsione statutarie in materia tenuto conto che è stato previsto in via regolamentare un regime di default per le eventuali ulteriori richieste di identificazione avanzate dagli azionisti di minoranza rispetto alla citata richiesta con oneri a carico della società, regime sempre derogabile in via statutaria.
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*A cura di Letizia Macrì ,Vice Presidente ESG European Institute

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