Comunitario e Internazionale

Sanzioni a Uber pop senza l’ok di Bruxelles

di Marina Castellaneta

Gli Stati membri possono prevedere sanzioni per organizzazioni, tipo Uber Pop, che mettono in contatto, attraverso un’applicazione per smartphone, conducenti non professionisti e clienti che vogliono spostarsi nell’area urbana, senza obbligo di avvisare preventivamente la Commissione Ue. Tale sistema va, infatti, qualificato come un servizio di trasporto escluso dall’ambito di applicazione della direttiva servizi. La Corte di giustizia dell’Unione europea torna sul sistema Uber Pop con la sentenza depositata ieri nella causa C-320/16 (Uber France). E la Corte Ue lo fa ampliando il margine di intervento degli Stati che possono considerare illecita l’organizzazione e prevedere sanzioni, direttamente opponibili ai singoli, senza passare attraverso il via libera di Bruxelles proprio perché questi sistemi vanno qualificati nell’ambito della disciplina sui trasporti e non in quella sulla prestazione di servizi.

A rivolgersi a Lussemburgo, il Tribunale di primo grado di Lille (Francia) il quale aveva stabilito che Uber France era responsabile di pratica commerciale ingannevole, punita in sede penale. Prima di decidere sul capo di imputazione relativo all'organizzazione illegale di un sistema di messa in contatto di clienti con conducenti, i giudici francesi, però, hanno chiamato in aiuto la Corte Ue che ha lasciato spazio libero agli Stati.

Per Lussemburgo, i Paesi membri non hanno un obbligo di notificare in via preventiva alla Commissione la decisione di adottare regole sanzionatorie come previsto dalla direttiva 98/34 sui servizi della società dell’informazione. Sul punto gli eurogiudici confermano la sentenza del 20 dicembre 2017 (causa C-434/15) e qualificano i servizi come rientranti tra quelli di trasporto urbano e non, quindi, tra quelli della direttiva 98/34. Il servizio di intermediazione – osservano i giudici di Lussemburgo – in questi casi è parte integrante di un servizio complessivo «di cui l’elemento principale è un servizio di trasporto». Pertanto, per la Corte non va applicata la direttiva sui servizi della società d’informazione, né la 2006/123 sui servizi nel mercato interno. Con la conseguenza che le autorità nazionali guadagnano spazio nel fissare divieti e sanzioni, senza obblighi di notifiche preventive a Bruxelles.

Corte Ue - Sentenza C-320/16

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