Civile

Simeone vince contro Cirio Holding sul premio scudetto Lazio 1999/00

La Cassazione, ordinanza 26505 depositata oggi, accoglie il ricorso. Prima di lui avevano già vinto Simone Inzaghi; Giuseppe Favalli; Fernando Manuel Silva Couto ed Alessandro Nesta

Diego Pablo Simeone vince in Cassazione (ordinanza 26505 depositata oggi) contro Cirio Holding Spa in amministrazione straordinaria sul "premio scudetto" (concesso a 14 giocatori) percepito a seguito della vittoria della Lazio nel campionato 1999-2000. La Terza Sezione civile ha infatti accolto, con rinvio, il ricorso del calciatore contro la decisione della Corte di appello di Roma che, ribaltando il verdetto di primo grado, lo aveva condannato alla restituzione della somma.

Il calciatore argentino approdò nella capitale proprio quell'anno come contropartita tecnica nella cessione di Christian Vieri all'Inter (per la cifra monstre di 90 miliardi di lire) ed il suo cartellino venne valutato 21 miliardi.

Il verdetto non è però una novità, prima di lui infatti la Suprema corte aveva già dato ragione a Simone Inzaghi (n. 8101/2020) Giuseppe Favalli (n. 8102/2020); Fernando Manuel Silva Couto (n. 8103/2022) ed Alessandro Nesta (n. 8102/2020).

Per i giudici di legittimità non è vero che il pagamento fosse stato fatto "sine causa" come sostenuto dalla società. «La causa del versamento che Cirio holding effettuò in favore dell'odierno ricorrente - si legge nella decisione - va individuata proprio nel mandato che la Centrofinanziaria Spa conferì alla Cirio Holding Spa». Ed essendo il mandatario un mero esecutore, quandanche si ritenesse che la Centrofinanzlana S.p.A. abbia disposto i pagamenti in maniera non spontanea, «solo tale società sarebbe legittimata a domandare la restituzione delle somme, essendo il mandante in nome e per conto del quale il pagamento fu effettuato». In più, conclude la Corte, la Cirio Holding S.p.A., nel dedurre che la Centrofinanziaria esegui un pagamento non dovuto, avrebbe dovuto proporre la domanda di restituzione in nome o per conto della prima e in qualità di sua mandataria.

Più in generale nelle decisioni precedenti relative agli altri giocatori la Cassazione, con due principi di diritto,avevaaffermato che: «La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità».

E che: «L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario».

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