Civile

Banche, revirement sulle cause "esplorative": più oneri per il correntista

Lo ha chiarito la Suprema corte, sentenza n. 24641 depositata oggi, cambiando indirizzo

di Francesco Machina Grifeo

Giro di vite della Cassazione sulle cause "al buio" dei correntisti nei confronti delle banche. La Suprema corte, sentenza n. 24641 depositata oggi, ha infatti operato un cambio di indirizzo sull'obbligo di esibire in giudizio (ex 210 c.p.c.), a richiesta del cliente, gli estratti conto da parte della banca. Stop dunque alla prassi di agire riservandosi poi di chiedere direttamente al giudice la documentazione dell'ultimo decennio, necessaria proprio a fornire supporto probatorio alla domanda avanzata in via "esplorativa". Una prassi invalsa per lo più nelle controversie "ad alto coefficiente di serialità" relative alla contestazione di clausole contrattuali (interessi, spese anatocismo) da parte di soggetti "affidati".

Nei casi in cui precedentemente non sia stata presentata una apposita richiesta all'istituto di credito, rimasta inadempiuta, spiega la Corte, non vi è un diritto del cliente a chiedere l'adempimento in quanto l'obbligazione (diversa dall'invio periodico dell'estratto conto stabilito per contratto) non si è ancora costituita. È stato così respinto il ricorso di un imprenditore del ramo alberghiero "costretto" a vendere l'hotel di sua proprietà a causa di una esposizione debitoria maturata, a suo dire, a causa di un tasso di interesse illegittimo e dell'applicazione dell'anotocismo.

La Cassazione ricorda che l'articolo 119 del Tub, al primo comma, definisce l'estratto conto come "comunicazione completa e chiara" che nei rapporti di conto corrente viene inviata al cliente periodicamente (co. 2). Il quarto comma invece regola il caso in cui il cliente o chi per lui ha diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi 10 anni. Si tratta, spiega la decisione, di due obbligazioni diverse, dove la seconda "sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta". Sicché fino allora non si può neppure parlare di inadempimento "che scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata e sia spirato inutilmente il termine".

Per la Prima sezione civile non può dunque condividersi l'indirizzo, fino ad oggi prevalente, secondo cui la norma non prevede nessuna limitazione alla richiesta "attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti". Del resto nell'articolo 119, 4° co., non vi è neppure alcun elemento dal quale si possa desumere di default che il cliente a lite pendente possa ottenere la consegna degli estratti conto "attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo" (così Cass. n. 11554, capofila del vecchio orientamento). Compreso dunque il ricorso all'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. "ordine che invece non può avere ad oggetto nient'altro che documenti che la parte non possa procurarsi da sé". Sostenere il contrario, prosegue, significa dire che "è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori".

Il 119, 4° comma, non è una norma sull'onere della prova, bensì sulla della trasparenza bancaria: "la sua formulazione e ratio non consente di desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all'intervento del giudice". È questo del resto, continua la Cassazione, anche l'orientamento di gran lunga prevalente dei c ollegi territoriali dell'ABF, secondo cui il ricorso diretto alla consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell'omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta: e cioè il cliente deve rivolgersi alla banca per richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il termine previsto, proporre ricorso all'arbitro per avere gli estratti conto che la banca non ha consegnato".

Ciò non significa, precisa la Corte, che una volta introdotta la causa in veste di attore il cliente "non possa più avvalersi dell'articolo 119, ultimo comma; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno (si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.).

Quanto all'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio, la Corte precisa che "non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'articolo 2697 c.c., che del principio del contraddittorio".

In definitiva per la Suprema corte: "Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto (sancito dall'articolo 119, quarto comma, del Dlgs 10 settembre 1993, n. 385, recante il Tub), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato". Invece, "la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse».

Nel caso in esame, il cliente non ha prodotto gli estratti conto, e ne ha chiesto l'esibizione, ex articolo 210 c.p.c., senza averne effettuato richiesta alla banca, rimasta inadempiuta. "Sicché del tutto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'attore non avesse soddisfatto il proprio onere probatorio e che la consulenza tecnica d'ufficio non potesse avere ingresso perché esplorativa".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©