Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

 

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo ed irrogazione sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria, primo incontro e realizzazione condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata ad instaurare il procedimento; (iv) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo ed argomenti di prova; (v) mediazione obbligatoria “ope iudicis” ed avveramento condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria e forma della rappresentanza nel procedimento; negoziazione assistita, giudizio pendente e avveramento condizione di procedibilità.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 210  

La sentenza ribadisce che, nel condannare la parte ritualmente chiamata nel procedimento di mediazione obbligatoria al versamento all’entrata di bilancio dello Stato dell’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, il giudice non dispone di alcuna discrezionalità dovendo irrogare la pena pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, laddove ravvisi la mancanza di un motivo di carattere oggettivo in grado di giustificare la sua assenza.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 193

La pronuncia, prestando piena adesione al principio espresso sul punto dal giudice di legittimità, riafferma che, in sede di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 24 febbraio 2022, n. 334  

La decisione, applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite, ribadisce che l’onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la statuizione d’improcedibilità dell’azione monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Modena, Sezione civile, sentenza 7 marzo 2022, n. 268

La pronuncia rimarca che la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte chiamata al procedimento di mediazione obbligatoria promosso dalla parte istante integra condotta dalla quale trarre, nel successivo giudizio di merito, argomento di prova in merito alla fondatezza della domanda attorea.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 8 marzo 2022, n. 3601

Prestando adesione al principio di recente espresso dalla Suprema Corte, la sentenza riafferma che in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Salerno, Sezione I civile, sentenza 9 marzo 2022, n. 815

Uniformandosi a quanto espresso sul punto dal giudice di legittimità, la sentenza ribadisce che nel procedimento di mediazione obbligatoria, la comparizione personale della parte è delegabile a terzi, anche nella persona dell’avvocato difensore, purché munito di procura scritta di natura sostanziale.

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Catania, Sezione III civile, sentenza 25 marzo 2022, n. 1425

La decisione afferma che in caso di negoziazione assistita espletata in corso del giudizio, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale risulta soddisfatta dalla regolare comunicazione del relativo invito alla procedura conciliativa e dal conseguente riscontro di disponibilità allo stesso della controparte posti in essere dai rispettivi difensori delle parti costituite, trattandosi di attività svolta durante un procedimento già pendente.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Primo incontro - Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo - Irrogazione nel giudizio di merito della sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 - Applicabilità - Discrezionalità del giudice - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 426, 447, 658 e 665; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 8 del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede espressamente che “…al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” e, al comma 4 bis, che “il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Il tenore di tale disposizione di legge non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice, il quale è pertanto tenuto - una volta ravvisata la mancanza di un motivo oggettivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità - ad applicare la sanzione di cui al citato comma 4-bis (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di convalida di sfratto per morosità, il giudice adito, oltre ad accogliere la domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione dell’immobile locato per grave inadempimento del conduttore, ha condannato quest’ultimo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo del contributo unificato nella misura versata dall’attore, non avendo il resistente, pur regolarmente avvisato, partecipato al primo incontro del procedimento di mediazione promosso dal ricorrente senza giustificare in alcun modo la sua assenza).
T ribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 210 - Giudice Sajeva

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Primo incontro - Informativa del mediatore seguita da comunicazione di indisponibilità delle parti a proseguire nel procedimento - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. In tal senso, in sintonia con quanto espresso dal giudice di legittimità, depongono sia l’argomento letterale (cfr., art. 8 del D.lgs. n. 28 del 2010) che l’argomento sistematico della necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale; elementi che consentono di affermare che l’onere della parte che intenda agire in giudizio (o che avendo agito si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione ed alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (“rectius”, proseguire) la procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca convenuta, in quanto quest’ultima, al pari degli attori, al primo incontro di mediazione, aveva espresso parere negativo a dar corso alla procedura sicché doveva ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 193 - Giudice Mencarell i

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice adito, rilevato che parte opposta non aveva instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine alla stessa concesso con ordinanza, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta in sede monitoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando quest’ultima al rimborso delle spese di lite in favore della società opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 marzo 2021, n. 8015; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 24 febbraio 2022, n. 334 - Giudice Sammarro

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mancata partecipazione al procedimento “senza giustificato motivo” - Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 - Conseguenze - Omessa partecipazione ingiustificata - Valutazione quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. per giustificare la fondatezza della domanda attorea - Sussistenza - Fattispecie concernente impugnazione di deliberazione assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articoli 67 3 71-quater; Cpc, articolo 116; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte ritualmente chiamata al procedimento promosso dalla parte istante integra condotta dalla quale trarre, nel successivo giudizio di merito, argomento di prova in merito alla fondatezza della domanda attorea sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., così come stabilito espressamente nel novellato art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, il giudice adito, nell’accogliere la domanda di annullamento di una deliberazione assembleare condominiale impugnata ex art. 1137 cod. civ. per violazione dell’art. 67 disp. att. cod. civ. laddove è prescritto l’espresso divieto di conferimento all’amministratore di condominio di “…deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea…”, ha tratto ulteriore conferma della fondatezza della domanda giudiziale proposta dal condomino dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, della società amministratrice del Condominio all’incontro svoltosi innanzi all’organismo di mediazione, adito dall’attore per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria tra le parti prima dell’instaurazione del giudizio di merito, nel quale poi la predetta società veniva dichiarata contumace).

Tribunale di Modena, Sezione civile, sentenza 7 marzo 2022, n. 268 - Giudice Ramacciott i

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mediazione delegata - Condizione di procedibilità - Avveramento - Presupposti - Avvio del procedimento entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti - Irrilevanza - Esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice - Rilevanza - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articolo 152; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l’eccezione formulata dalla parte opposta essendo emerso dal verbale prodotto che la mediazione era stata utilmente esperita e la condizione di procedibilità pertanto soddisfatta, attesa la conclusione della mediazione in data antecedente rispetto all’udienza di rinvio).
T ribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 8 marzo 2022, n. 3601 - Giudice Cavallo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Comparizione necessaria - Potere di sostituzione - Ammissibilità - Limiti - Procura speciale sostanziale conferita anche al difensore - Necessità - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.   (Cc, articolo 1392; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, pur dovendo le parti comparire personalmente, la partecipazione delle stesse al procedimento può formare oggetto di delega, la quale, in difetto di una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore. In tal caso, tuttavia, affinché la delega possa ritenersi valida, la parte deve conferire tale potere al difensore mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata dalla parte opponente, ha dichiarato improcedibile l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, in quanto, nel primo incontro innanzi al mediatore designato, per l’istituto di credito opposto non aveva partecipato il legale rappresentante p.t. personalmente, ma un difensore privo tuttavia di una valida procura speciale sostanziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
T ribunale di Salerno, Sezione I civile, sentenza 9 marzo 2022, n. 815 - Giudice Caputo

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Negoziazione assistita espletata in corso del giudizio - Invito e riscontro posti in essere dai rispettivi difensori delle parti costituite - Improcedibilità del giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia societaria. (Cc, articoli 2043 e 2275; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita espletata in corso del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, poi convertito nella legge n. 162 del 2014, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale risulta soddisfatta dalla regolare comunicazione del relativo invito alla procedura conciliativa e dal conseguente riscontro di disponibilità allo stesso della controparte, a nulla rilevando in contrario, trattandosi di attività svolta durante un procedimento già pendente, che invito e riscontro siano stati posti in essere dai rispettivi difensori delle parti costituite, avendo tali atti raggiunto lo scopo (tentativo di composizione della controversia) perseguito dalla citata disposizione normativa (Nel caso di specie, relativo ad una azione risarcitoria promossa ex art. 2043  cod. civ. dal socio di una società in nome collettivo posta in stato di liquidazione nei confronti dell’unico altro socio ritenuto responsabile di essersi appropriato “sine titulo” del valore di avviamento dell’azienda appartenuta alla disciolta società, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata da quest’ultimo).
Tribunale di Catania, Sezione III civile, sentenza 25 marzo 2022, n. 1425 - Giudice Barberi

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