Professione e Mercato

Compensi degli avvocati, nuovi parametri dal 23 ottobre

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro della Giustizia

di Valentina Maglione

Taglia il traguardo la revisione dei compensi degli avvocati. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 236 di oggi, sabato 8 ottobre, il decreto 147 del 13 agosto 2022 del ministro della Giustizia che modifica il decreto 55 del 2014 sui «parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense». I nuovi criteri e i nuovi valori entreranno in vigore domenica 23 ottobre e si applicheranno alle prestazioni professionali esaurite dopo questa data.

Si chiude così il cerchio intorno a un provvedimento previsto dalla legge professionale dell’avvocatura (la 247 del 2012). Se dopo l’addio alle tariffe la pattuizione della parcella tra avvocato e cliente è libera, le norme hanno però previsto la predisposizione dei «parametri», da applicare quando il compenso non è stato determinato in forma scritta, se manca la determinazione consensuale e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi. Non solo: la conformità a questi valori è uno dei criteri per valutare se il compenso pattuito dagli avvocati con i clienti “forti” (banche, assicurazioni e grandi imprese) sia equo.

I parametri, secondo la legge 247 del 2012, devono appunto essere stabiliti da un decreto del ministro della Giustizia, da emanare su proposta del Consiglio nazionale forense e da aggiornare ogni due anni. In realtà il decreto ministeriale sui parametri, 55 del 2014, è stato ritoccato una prima volta dopo quattro anni (con il decreto ministeriale 37 del 2018); ora arriva la nuova revisione, questa volta generalizzata.

Le novità introdotte accolgono in gran parte le proposte formulate dal Cnf lo scorso febbraio. Intanto, il nuovo testo elimina dal decreto ministeriale 55 del 2014 l’espressione «di regola», utilizzata in più punti per accompagnare l'indicazione della percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi. L’obiettivo è quello di evitare disparità di trattamento e garantire un’uniforme applicazione dei parametri.

Inoltre, debuttano i compensi a tempo, che potranno andare da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 per ciascuna ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

È previsto poi l’aumento generalizzato dei compensi del 5%, mentre crescono in modo più consistente i compensi per le procedure volte alla soluzione stragiudiziale delle controversie, se l’esito è positivo. I valori per la fase finale di mediazione e negoziazione assistita, quella della conciliazione, salgono infatti di oltre il 30% rispetto a quelli previsti dal decreto 55. E, se si raggiunge l’accordo, anche i compensi per le prime due fasi delle procedure sono aumentati del 30 per cento.

Il testo delle Dm

Il testo delle Tabelle

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