Civile

Banche, se il cliente non consegna tutta la documentazione l'accertamento sul rimborso va fatto sugli estratti conto prodotti

Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza n. 35979 enunciando un principio di diritto

Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate è onerato della prova degli avvenuti pagamenti mediante deposito degli estratti periodici riferiti alla durata del rapporto, ma se non riesce a coprire tutto il periodo l'accertamento dell'eventuale rimborso va fatto sulla documentazione consegnata. Lo precisa la sezione I della Cassazione con l'ordinanza n. 35979 depositata oggi.

Il caso esaminato dalla Suprema corte riguardava il contenzioso tra un impresa e la Banca popolare di Bergamo. La richiesta di rimborso avanzata dall'azienda nei confronti della banca è stata respinta sia dal tribunale che dalla corte di appello. In particolare è la corte di Appello di Milano ha ricordato che è onere di chi chiede la ripetizione di denaro indebitamente versato in un rapporto di conto corrente bancario deve depositare in giudizione "l'intera sequenza di estratti conto relativi al proprio conto, affinché sia possibile individuare gli eventuali addebiti illegittimamente applicati dalla banca". E il problema per l'impresa è stato quello che non è riuscita a presentare tutti gli estratti conti relativi ai suoi due conti correnti. In particolare ha presentato la documentazione relativa al periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2000 e 22 luglio 2010 per primo conto e tra il 31 gennaio 2000 e 31 gennaio 2007 per secondo, non ha potuto produrre il materiale relativo al periodo precedente al 2000 perché le banca non hanno l'obbligo di tenere la documentazione per un periodo superiore ai dieci anni. Pe questo motivo la richiesta di rimborso dell'azienda è stata respinta. Una posizione non condivisa dalla Cassazione. Secondo i giudici di legittimità è vero che il correntista è tenuto a presentare la documentazione relativa al conto corrente ma se riesce a presentarne solo una parte su quella parte si deve controllare se il correntista ha diritto al rimborso.
Con l'occasione i giudici hanno pronunciato il seguente principio di diritto: "nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di denaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, nonché di addebiti di denaro non previsti dal contratto, è onerato dalla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto; con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere tra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato".

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