Rassegne di Giurisprudenza

Negozio simulato: opposizione della controdichiarazione al fallimento solo in presenza di data certa

a cura della Redazione Diritto

Contratto di vendita - Simulazione - Condizione contenuta in una controdichiarazione - Opposizione al fallimento - Data certa anteriore al fallimento - Formazione dell'atto prima della dichiarazione di fallimento -Pagamento del prezzo dichiarato nel contratto - Irrilevante - Art. 2704 c.c.
La condizione risolutiva di un contratto contenuta in una controdichiarazione può essere opposta al fallimento solo nell'ipotesi in cui abbia data certa anteriore al fallimento, che dimostri la formazione dell'atto prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato. E' del tutto irrilevante che il prezzo dichiarato in contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 19 luglio 2022, n. 22654

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - Adempimento dopo la domanda controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Certezza della data - Necessità - Sufficienza a dimostrare l'esistenza della simulazione - Esclusione - Fondamento - Accordo simulatorio - Anteriorità o contestualità alla conclusione del negozio simulato - Necessità - Negozio stipulato che richieda forma scritta 'ad substantiam' - Prova dell'accordo simulatorio e della sua data - Modalità - Fattispecie.
L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, limitatamente al profilo che segue, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'inesistenza dell'accordo simulatorio sul presupposto dell'inattitudine della controdichiarazione prodotta in giudizio a dimostrare che, al tempo della stipula dell'atto di compravendita immobiliare oggetto di causa, le parti avessero inteso concludere un accordo simulatorio in ordine al prezzo, atteso che il requisito di forma del relativo patto dissimulato non risultava sussistere all'epoca della conclusione della compravendita in esame).
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 6 novembre 2020, n. 24950

Contratti in genere - Simulazione (nozione) - Effetti - Rispetto ai terzi vendita immobiliare - Simulazione - Opponibilità al fallimento - Condizioni
La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 9 agosto 2019, n. 21253

Contratti in genere - Simulazione (nozione) - Prova - Scritta (controdichiarazioni) controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Efficacia della controdichiarazione - Condizioni - Provenienza dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza - Fattispecie
In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la ricognizione del debito sottoscritta dagli acquirenti avesse valore di controdichiarazione in quanto il creditore ivi contemplato non corrispondeva al venditore indicato nel rogito, titolare, in quanto tale, del diritto al pagamento del corrispettivo).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 5 marzo 2019, n. 6357