Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 ottobre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di equa riparazione, liquidazione indennizzo e spese di lite; (ii) deposito telematico degli atti, istruzioni dell'Amministrazione della giustizia e rimessione in termini; (iii) notificazioni, indirizzo destinatario ed errore nella trascrizione del numero civico; (iv) interruzione del processo, riassunzione cosiddetta non modificativa e mancata costituzione della parte; (v) competenza, determinazione e procedimento monitorio; (vi) poteri del giudice e violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; (vii) consulenza tecnica d'ufficio e limiti all'acquisizione documentale; (viii) spese di lite, e compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni"; (ix) arbitrato e procedura di liquidazione del compenso .

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 30433/2022
L'ordinanza rinsalda il principio secondo cui nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex articolo 92, comma 2, c.p.c.

RIMESSIONE IN TERMINI Cassazione n. 30514/2022
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di "istruzioni" che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex articolo 294, comma 2, c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s'inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 30637/2022
La sentenza riafferma che l'indicazione di un indirizzo del destinatario dell'atto processuale inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione senza possibilità di una sua rinnovazione.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 30638/2022
La decisione riafferma che ove all'interruzione del processo segua una riassunzione cosiddetta non modificativa – nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale –, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.

COMPETENZACassazione n. 30752/2022
La pronuncia rimarca che nel procedimento monitorio la competenza del giudice deve essere determinata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo e non già a quella di notifica dello stesso e del decreto.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 30926/2022
L'ordinanza riafferma che la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

MEZZI DI PROVA – Cassazione n. 31053/2022
Applicando il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite in tema di consulenza tecnica d'ufficio, la pronuncia ribadisce che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 31156/2022
La sentenza riafferma che le "gravi ed eccezionali ragioni" che, secondo il previgente articolo 92, comma 2, c.p.c., consentivano la compensazione delle spese di lite, non possono risolversi in formule generiche, come la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale, inidonee a consentire il necessario controllo in sede di legittimità.

ARBITRATO Cassazione n. 31207/2022
La decisione specifica che la liquidazione diretta degli arbitri del proprio compenso, costituendo una semplice proposta contrattuale rivolta alle parti, in tanto può ritenersi vincolante per quest'ultime in quanto le stesse l'abbiano accettata.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Liquidazione indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte – Soccombenza reciproca – Configurabilità – Esclusione – Fondamento.
(Cpc, articolo 92; Legge, n. 89/2001, articolo 1)
Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato in quanto la corte territoriale, nell'accogliere l'opposizione contro il provvedimento di diniego della domanda di indennizzo, aveva compensato per la metà le spese di lite tra le parti, ravvisando un'ipotesi di soccombenza parziale in virtù del riconoscimento in favore della ricorrente di un indennizzo soltanto pari alla metà dell'importo richiesto per ciascun anno di irragionevole durata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16326).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 ottobre 2022, n. 30433 – Presidente Orilia – Relatore Varrone

Procedimento civile – Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Processo civile telematico – "Specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale" – Deposito telematico degli atti – Istruzione dell'Amministrazione della giustizia – Fonti di affidamento qualificato – Giudizio sul presupposto della rimessione in termini – Rilevanza – Condizioni. (Dm n. 44/2011, articolo 1; Cpc, articoli 153 e 294)
La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di "istruzioni" che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex articolo 294, comma 2, cod. proc. civ. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s'inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito (Nel caso di specie, il giudice di legittimità, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emanato nei confronti della società ricorrente per tardività dell'iscrizione della causa a ruolo, aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini, benché la mancata costituzione tempestiva nel giudizio non fosse imputabile a quest'ultima).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 18 ottobre 2022, n. 30514 – Presidente D'Ascola – Relatore Caponi

Procedimento civile – Notificazioni – Indirizzo del destinatario dell'atto – Errore nella scrittura del numero civico – Inesistenza della notificazione – Sussistenza – Rinnovo della notifica – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 325 e 32 6)
In tema di notificazioni, l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. Ne consegue che l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione senza possibilità di una sua rinnovazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per tardività dello stesso, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'operatività del meccanismo di riattivazione del procedimento notificatorio per il caso di notifica non andata a buon fine, presupponendo la ripresa dello stesso la non imputabilità dell'errore che ha dato luogo alla mancata notifica dell'atto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 20 dicembre 2021, n. 40724; Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 ottobre 2016, n. 21037; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 marzo 2010, n. 7607).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 18 ottobre 2022, n. 30637 – Presidente Berrino – Relatore Marchese

Procedimento civile – Interruzione del processo – Riassunzione cd. non modificativa – Mancata costituzione – Domande ed eccezioni già sollevate – Permanenza degli effetti – Sussistenza. (Cpc, articoli 291, 292 e 303; Disp, att. c.p.c. articolo 125)
Nel caso di interruzione del processo e sua riassunzione cosiddetta non modificativa – ipotesi che ricorre allorché resta invariato il soggetto processuale – restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione (Nel caso di specie, relativo ad una riassunzione non modificativa, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva censurato la corte di appello per aver preso in esame i motivi di appello incidentali formulati dalla controparte nonostante quest'ultima non si fosse costituita nel giudizio dal medesimo riassunto, non determinando la mancata costituzione la rinuncia delle domande proposte con l'atto di appello incidentale, in quanto relative ad un giudizio proseguito nella nuova fase, con tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 aprile 2019, n. 10445; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 giugno 2009, n. 14351).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 18 ottobre 2022, n. 30638 – Presidente Berrino – Relatore Marchese

Procedimento civile – Competenza – Determinazione – Procedimento monitorio – Momento rilevante – Data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo – Esclusione – Data del deposito del ricorso introduttivo – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 5, 42, 633, 643 e 645)
Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'articolo 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva (Nel caso di specie, in cui dirimente, ai fini della determinazione della competenza territoriale, era la questione della esatta data di trasferimento della sede della società opponente, la Suprema Corte, pur rilevando che l'eccezione di incompetenza non era completa, non avendo la predetta società contestato tutti i fori concorrenti ex articoli 19 e 20 cod. proc. civ., ha ritenuto comunque manifestamente infondata la censura posta a fondamento del regolamento, rigettando di conseguenza il ricorso, dichiarando la competenza del tribunale adito e rimettendo innanzi allo stesso le parti per la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 aprile 2012, n. 6511; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 1° ottobre 2007, n. 20596; Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 luglio 2002, n. 10236; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 luglio 1999, n. 8118).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30752 – Presidente Cirillo – Relatore Iannello

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato – Violazione – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a prestazioni assistenziali di invalidità. (Cpc, articoli 112, 442, 443 e 445-bis)
La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'articolo 112 cod. proc. civ., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo entrambi i motivi di ricorso, principale ed incidentale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice del merito, nel decidere in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, aveva dichiarato la sussistenza in capo alla controricorrente dei requisiti sanitari legittimanti la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità e condannato l'Istituto previdenziale ricorrente a corrispondere la relativa prestazione, di natura diversa tuttavia da quella oggetto di richiesta da parte di quest'ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 906).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30926 – Presidente e relatore Esposito

Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica d'ufficio – Attività del consulente nominato dal giudice – Acquisizione documentale – Oggetto e limiti. (Cc, articoli 2697; Cpc, articoli 61, 62, 101, 112, 183, e 194)
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso proposta in via monitoria da un architetto per prestazioni di progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di un immobile, giudizio in cui la società committente aveva spiegato in via riconvenzionale una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità professionale, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con cui quest'ultima aveva ascritto alla corte del merito di aver fondato la propria decisione sulla scorta delle valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, prendendo a base documenti in quella fase non prodotti e pertanto arbitrariamente acquisiti dal consulente del giudice nel corso delle operazioni peritali; in particolare, osserva la decisione in esame, il giudice del rinvio sarà tenuto a verificare se e quali documenti, prova dei fatti principali siano stati tempestivamente prodotti dalle parti e, quindi, legittimamente utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio e quali invece impropriamente acquisiti ed utilizzati da quest'ultimo, salvo i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 20 ottobre 2022, n. 31053 – Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso

Procedimento civile – Spese processuali – Art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo previgente – Compensazione delle spese di lite – "Gravi ed eccezionali ragioni" – Specificazione in via interpretativa da parte del giudice di merito – Necessità – Sindacato in sede di legittimità – Ammissibilità – Limiti. (Cpc, articoli 92 e 360)
In tema di spese processuali, la disposizione di cui all'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'articolo 13 del decreto-legge nr. 132/2014, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", è norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche, e denunciabile in termini di vizio di violazione di legge ove le ragioni indicate risultino illogiche oppure erronee. In particolare, tali "gravi ed eccezionali ragioni", non possono essere espresse con formule generiche, come la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale, inidonee a consentire il necessario controllo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata con la quale la corte del merito, nel respingere l'appello dell'Inps confermando la decisione di primo grado – che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto somme a titolo di omissione contributiva – aveva disposto la compensazione delle spese del grado "… considerata la peculiarità della controversia e la complessità interpretativa dei principi giurisprudenziali utilizzati…", ovvero con una formula di stile priva di consistenza logica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22354; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21400; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9977; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22333; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 31 maggio 2016, n. 11217).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31156 – Presidente Leone – Relatore Marchese

Procedimento civile – Arbitrato – Diritti degli arbitri – Art. 814 c.p.c. – Pagamento spese e onorario – Liquidazione diretta da parte degli arbitri – Efficacia vincolante per le parti – Accettazione da parte di quest'ultime – Necessità. (Cpc, articolo 814)
In tema di arbitrato, ai sensi dell'articolo 814, comma 2, cod. proc. civ. qualora gli arbitri provvedano direttamente alla liquidazione delle spese dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non la accettano. Infatti, la liquidazione degli arbitri costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale secondo quanto dispone il citato articolo 814, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato la domanda di condanna del ricorrente a corrispondere alla controparte, a titolo di regresso, quanto anticipato agli arbitri, ai sensi dell'articolo 814, comma 1, cod. proc. civ.; tale statuizione di condanna era stata infatti confermata anche in sede di gravame dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto da un lato, che l'eccezione di mancata accettazione del compenso arbitrale fatta valere dal ricorrente nelle note conclusive del giudizio di opposizione di primo grado, e poi ribadita nell'atto di appello, fosse tardiva, pur trattandosi di mera difesa e, di conseguenza, sottratta alle preclusioni relative alle eccezioni in senso proprio, e dall'altro, che comunque l'accettazione della liquidazione avrebbe dovuto evincersi dalla mancata attivazione della procedura liquidatoria dall'articolo 814, comma 2, cod. proc. civ., procedura che, ovviamente, nella circostanza, non aveva avuto luogo essendo stato il compenso proposto dagli arbitri interamente pagato dalla controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 27 marzo 2017, n. 7772; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 febbraio 2004, n. 3383).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 21 ottobre 2022, n. 31207 – Presidente Manna – Relatore Besso Marcheis

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