Famiglia

Divorzio, col riavvicinamento a casa del lavoro l'assegno si riduce

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8577 depositata oggi, che ha accolto il ricorso di un ex marito

di Francesco Machina Grifeo

Il trasferimento della sede lavorativa, con il rientro a casa dell'ex moglie, deve essere preso in considerazione dal giudice del divorzio ai fini della quantificazione dell'assegno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8577 depositata oggi, che ha accolto il ricorso di un ex marito.

Il Tribunale di Pescara, nel 2018, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva posto a carico dell'uomo l'obbligo di versare alla ex-moglie 250 euro mensili e altri 500,00 quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente. Nel 2019 poi la Corte territoriale respinse entrambi gli appelli proposti dagli ex coniugi, affermando che la somma liquidata a titolo di assegno di divorzio "era adeguata, tenuto conto del fatto che la ex-moglie si era sempre dedicata alla cura della famiglia e della figlia, fin dal matrimonio contratto nel giugno 1988, iniziando a lavorare nel 2014 nella provincia di Varese con contratti a tempo determinato, quale collaboratrice scolastica, e considerato il reddito dichiarato". Reddito che in "gran parte ... era utilizzato per le spese del soggiorno distante da casa".

Contro questa sentenza ha proposto ricorso il marito affermando che la decisione non considerava l'avvenuto trasferimento della sede lavorativa della ex a Pescara, "cosa che aveva determinato il venir meno delle spese del soggiorno nella prima sede lavorativa".

Per la VI Sezione civile il motivo è fondato perché la Corte territoriale "ha omesso di esaminare la circostanza del trasferimento dalla sede di lavoro, nella provincia di Varese, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, fatto certo decisivo per la definizione della causa, se si considera che il Tribunale ne aveva ampiamente tenuto conto nel liquidare l'assegno stesso a favore dell'ex-moglie nella somma mensile di euro 250,00".

Pertanto, conclude la Corte, il rilievo della controricorrente, per il quale ai fini della determinazione dell'assegno "sarebbe stato rilevante il solo contributo apportato dalla stessa alla vita coniugale, valutabile economicamente come risparmio di spese, è destituito di fondamento", dal momento che il giudice di secondo grado ha effettuato "una valutazione composita, che ha riguardato anche l'aggravio delle spese di soggiorno della controricorrente nella sede lavorativa".

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