Immobili

Responsabili condominio e impresa per furto nell'abitazione agevolato dai ponteggi

I ponteggi erano stati allocati senza misure di salvaguardia in quanto, per l'intera durata dei lavori, non venivano rimosse le scalette di risalita

di Fulvio Pironti

Se il proprietario di un appartamento subisce un furto, si considerano responsabili l'impresa e il condominio nel caso in cui l'evento delittuoso sia stato agevolato dalla assenza di illuminazione notturna dell'impalcatura e dalla mancata rimozione giornaliera delle scale di collegamento tra i piani. E' il principio reso dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 12 febbraio 2023.

La vicenda
Due coniugi adivano il tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del furto subìto nel proprio appartamento ritenendolo ascrivibile al condominio e alla appaltatrice. Chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni.
Evidenziavano che l'amministratore era firmatario di un contratto con l'appaltatrice per manutenzioni alle facciate. I ponteggi erano stati allocati senza misure di salvaguardia in quanto, per l'intera durata dei lavori, non venivano rimosse le scalette di risalita. Ignoti si erano introdotti nella abitazione dei coniugi al sesto piano agevolati dalla impalcatura lasciando segni di forzatura al balcone. L'ammanco era costituito da contanti e oggetti d'oro.

La decisione
Riportandosi a un precedente nomofilattico (Cass. n. 41542/2021), il decidente sostiene che qualora i ladri usino impalcature montate lungo il perimetro dell'edificio per introdursi in un appartamento, il condominio e l'impresa assumono la responsabilità risarcitoria ex articoli 2043 e 2051 c.c. nel caso in cui non abbiano adottato cautele volte ad evitare il verificarsi dell'evento. L'impresa è onerata di adottare misure per evitare furti nelle abitazioni (illuminazione notturna e rimozione di scale che collegano i diversi piani) mentre il condominio non può limitarsi a prevedere nel contratto clausole che obblighino l'appaltatore ad adottare misure di prevenzione omettendo la vigilanza sulla esecuzione degli adempimenti (il condominio è onerato di intervenire nel posizionamento dei sistemi di sicurezza dei ponteggi per proteggere le proprietà esclusive discendendo tale dovere dal ruolo custodiale).
La giurisprudenza (ex multis Cass. n. 5677/2018) asserisce che alla stipula del contratto di appalto l'amministratore deve imporre alla esecutrice di adottare accorgimenti tecnici tesi ad evitare l'ingresso dei ladri nelle abitazioni tramite ponteggi collocati sulle facciate. Quale custode, il condominio deve assicurarsi che siano efficaci in quanto l'omessa vigilanza farà sorgere la responsabilità.
Per il giudicante, i ladri sono penetrati, avvalendosi delle impalcature, nell'appartamento per compiere il furto. La responsabilità civile ricade congiuntamente su condominio e impresa essendo venuti meno ai doveri. Il danneggiato ha provato che il furto è stato facilitato dalle omissioni dell'impresa e del condominio poiché non hanno adottato le cautele necessarie. Il balcone era chiuso sicché è stata esclusa la corresponsabilità dei coniugi derubati.
In ordine al danno derivante dal furto, è configurabile la responsabilità solidale dell'impresa e del condominio: a) responsabilità ex articolo 2043 c.c. dell'impresa che ha utilizzato i ponteggi per l'espletamento dei lavori disattendendo ogni diligenza e omettendo di adottare le cautele volte ad impedire usi anomali degli stessi; b) responsabilità ex articolo 2051 c.c. del condominio in quanto ha violato gli obblighi di vigilanza sullo stabile. Tali omissioni determinano una solidarietà impropria che permette di considerare la domanda diretta a conseguire per l'intero il risarcimento da ogni coobbligato.

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