Società

Società Benefit: crescono i numeri e le opportunità

Alla data di marzo 2020, l'Italia contava circa 500 Società Benefit, mentre a distanza di un anno, ad aprile 2021, il numero è quasi raddoppiato, toccando quota 926 società

di Josephine Romano, Barbara Pontecorvo e Sonia Belloli*

Ad aprile scorso, su quest portale si è trattato dell'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova forma societaria, la Società Benefit, ovvero di come il concetto di beneficio comune apportato alla collettività dall'operatività di una società sia entrato a pieno titolo nell'oggetto sociale delle persone giuridiche.

Alla data di marzo 2020, l'Italia contava circa 500 Società Benefit, mentre a distanza di un anno, ad aprile 2021, il numero è quasi raddoppiato, toccando quota 926 società.

Questa crescita rimarchevole, avvenuta nell'ultimo anno, non rappresenta un fenomeno isolato: ad opinione delle associazioni di categoria, il numero di società che optano per la denominazione Benefit è in crescita costante dall'introduzione di tale modello societario, in vigore in Italia dal 2016.

Si registrano crescite anche nel comparto delle società quotate, che su AIM Italia, nel 2020, toccavano quota 6% dell'intero mercato dedicato alle PMI, arrivando ad una capitalizzazione di circa 390 milioni di euro e ricavi per 170 milioni.

Il fenomeno delle Società Benefit, peraltro, acquista maggiore rilevanza se il dato sopra menzionato, in termini assoluti, viene declinato in una dimensione geografica: infatti, non vi è una sola regione italiana in cui non sia rappresentata la nuova tipologia societaria.

Tale crescita trova ragione in una moltitudine di fattori, tra cui i benefici in termini reputazionali che porta lo status di Società Benefit e l'impegno stesso del Governo nel foraggiare tale tipologia societaria, tanto che l'Italia è il primo stato sovrano al mondo ad avere voluto, consentito ed incentivato una società a duplice scopo, ovvero profitto e beneficio comune.

Sul punto, è interessante ricordare la distinzione tra Società Benefit e la certificazione di B-Corporation.

Un punto di contatto tra Società Benefit e B-Corporation si rinviene nella normativa istituente le Società Benefit, ovvero la L. 28-12-2015 n. 208 (la legge di stabilità 2016).

Nello specifico, l'Allegato 4 annovera tra i modelli che possono essere presi a riferimento per l'istituzione di una Società Benefit quello del " B Impact Assessment " (BIA), standard nato nel 2007 ad opera di B Lab e utilizzato dalle B-Corporation proprio al fine di misurare l'impatto economico, sociale e ambientale di un'impresa, divenuto lo standard più utilizzato al mondo.

Al termine dell'analisi, il BIA restituisce un punteggio tra 0 e 200 punti. Raggiunta la soglia di 80 punti su 200, si può sottoporre l'assessment a B Lab che prederà contatti con l'azienda ed attraverso un'analisi documentale e una visita diretta presso la società, verificherà la rispondenza al vero delle risposte fornite con il questionario.

Se al termine di questa fase di verifica si mantiene il punteggio di 80 punti su 200, si ottiene la certificazione di B-Corporation. Se di contro, dopo la verifica, il punteggio ottenuto risulta inferiore alla soglia degli 80 punti, attraverso i report del BIA è possibile individuare e attuare le azioni di miglioramento per raggiungere il punteggio minimo.

È interessante sottolineare che, in Italia, le B-Corporation certificate sono tenute a modificare il proprio statuto trasformandosi in Società Benefit per mantenere la certificazione.

Come si diceva, il legislatore italiano sta incentivando l'adozione della forma di Società Benefit ed il principale strumento adoperato è il credito d'imposta, che trova sempre più spazio nei piani di incentivo e sostegno implementati dal Governo, come dimostra il Piano Transizione 4.0, finanziato con il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, ove buona parte delle misure fiscali previste si basa proprio sul credito d'imposta.

Per credito d'imposta si intende un credito che il contribuente vanta nei confronti dell'erario e che può quindi essere opposto in compensazione con eventuali debiti nei confronti del fisco per il pagamento dei tributi, ovvero, ove ammesso, di cui può essere chiesto il rimborso in dichiarazione.

La prima misura in tal senso, in riferimento alle Società Benefit, è stata adottata con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il c.d. " Decreto Rilancio " che, con l'articolo 38-ter, rubricato "Promozione dell'ecosistema Società Benefit" ha introdotto un credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit, da utilizzare esclusivamente in compensazione e riconosciuto dall'entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2020 e fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro.

Oltre a ciò, viene istituito un Fondo per la promozione delle Società Benefit nel territorio dello Stato con una dotazione di 3 milioni di euro.

Altra misura atta ad incentivare l'adozione del modello di Società Benefit è quello previsto dal Decreto Fiscale 2020, con cui si prevede che le Società Benefit e, in generale, tutte le imprese che operino in modo trasparente e responsabile, possano vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pubblici.

I l credito d'imposta è stato prorogato per i costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, il c.d. "Decreto Milleproroghe".

Il più recente " Decreto Sostegni-bis ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 come Decreto Legge 73/2021, "recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in vigore dal 26 maggio 2021, introduce ulteriori novità per le Società Benefit.

Il decreto, oltre ad una proroga ulteriore del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2021, ha introdotto un ampliamento dei costi agevolati.

Ai sensi dell'art. 19-bis del Decreto in parola, viene inserito un nuovo comma all'articolo 38-ter del Decreto Rilancio, il comma 2-bis, che specifica come tra i costi di costituzione o trasformazione debbano essere compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit.

L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.L'operato del legislatore italiano rispetto alle Società Benefit appare certamente pionieristico nell'aver dato una base normativa a tale tipologia di persona giuridica, nonché nell'aver introdotto una serie interessante di benefici.Si deve osservare come, tuttavia, pur essendo i benefici premiali e gli incentivi per la costituzione sotto forma di credito d'imposta un ottimo punto di partenza, il policy-maker potrebbe spingersi oltre per stimolare il concreto sviluppo di tale forma giuridica.

L'intento di voler favorire il beneficio comune, elemento caratterizzante della tipologia societaria in esame, potrebbe essere più concretamente foraggiato da un'agevolazione fiscale più massiccia, che vada oltre il mero sgravio – parziale – dei costi di costituzione o trasformazione.

Si pensi, ad esempio, ad un regime di tassazione agevolato per i primi anni di vita dell'ente, o la possibilità di opporre in detrazione l'intera parte dei costi di costituzione.

Al legislatore rimane l'arduo compito di bilanciare un regime fiscale di favore atto a diffondere un modello societario indubbiamente virtuoso e che porta con sé riflessi positivi per la comunità.

*a cura degli avv.ti Josephine Romano, Partner Deloitte Legal, Barbara Pontecorvo, Partner Deloitte Legal Sonia Belloli, Avvocato Deloitte Legal


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©