Penale

Ddl penale, dalla prescrizione alla giustizia riparativa: la sintesi delle principali novità

Il Cdm di ieri ha dato il via libera agli emendamenti Cartabia al Ddl delega sul processo penale (A.C. 2435)

di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio dei Ministri dell'8 luglio ha approvato all’unanimità gli emendamenti governativi al d isegno di legge recante “d elega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435) proposti dalla Ministra della giustizia, Marta Cartabia

Molte le novità a partire dal cambio di passo sulla prescrizione che ha tenuto in scacco la riforma per diverse settimane a cause delle diverse visioni presenti in maggioranza. Nell’illustrare il testo, a quanto si apprende da fonti governative, la Ministra Cartabia, ha detto: "Lo sforzo della riforma è stato dare un'immagine del processo penale, in cui tutti potessero riconoscersi."

Oltre ai nuovi 'tempi' in materia di prescrizione, gli emendamenti prevedono: criteri trasparenti per l'esercizio dell'azione penale, regole per le impugnazioni, misure alternative, digitalizzazione. Le novità dunque riguardano molti aspetti del processo, ed hanno l'obiettivo di ridurre i tempi e assicurare maggiore efficienza, condizioni per l'accesso ai fondi del Recovery

I PRINCIPALI PUNTI IN SINTESI

Prescrizione - Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).

Inoltre a quanto si legge dai commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis, la nuova disciplina sulla prescrizione e la durata del processo, si applica ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede. Quindi, non a tutti i processi per fatti avvenuti prima. ( 2 . Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. 3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Processo telematico - deposito atti e notificazioni. Si delega il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l'altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo

Indagini preliminari e udienza preliminare - Si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una "ragionevole previsione di condanna".

Termini di durata delle indagini e discovery
Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento.

Criteri di priorità
Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Effetti dell’iscrizione della notizia di reato
In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

Udienza preliminare
Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

Appello
Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Cassazione
Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

Procedimenti speciali:

a.       patteggiamento – Si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

b.      giudizio abbreviato – si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato;

Giudizio ordinario . Mutamento del giudice o del collegio – si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Querela
Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

Pena pecuniaria
Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Particolare tenuità del fatto
Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

Giustizia riparativa
Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni
Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa.

 

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