Immobili

Soggettività passiva IMU dei Consorzi di Bonifica, il diritto d'uso configura il presupposto impositivo

Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito

di Giuseppe Durante*

I Consorzi di bonifica sono concessionari ex lege (R.D. n. 215 del 1933) dei beni demaniali loro affidati per l'espletamento dell'attività istituzionale di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di preservazione idraulica e sono, per tali immobili, soggetti passivi ai fini Imu.

E' quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza dell' Ordinanza n° 16956 pubblicata il 25/05/2022 . Si tratta di una pronuncia che conferma l'orientamento già assunto dagli Ermellini in altre pronunce, ache se la questione impositiva è sempre causa di contenzioso, a causa della non ben definita natura dei Consorzi di bonifica, ma, soprattutto, in considerazione dell'attività particolare dagli stessi svolta che configurerebbe la tutela di un interesse generale non facile da inquadrare
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Il caso

Il Consorzio della Bonifica impugnava tre avvisi di accertamento IMU riferiti rispettivamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 emessi dal Comune. A seguito della pubblica udienza, faceva seguito l'accoglimento del ricorso introduttivo da parte del giudice tributario di primo grado.

Il comune soccombente proponeva appello in sede di gravame, ritenendo configurabile la soggettività passiva IMU del Consorzio. Tuttavia, anche il giudice di appello rigettava le ragioni del Comune impositore, ritenendo, la CTR adita, che gli immobili oggetto degli accertamenti IMU erano impianti idrovori destinati, in quanto tali, a soddisfare esigenze di pubblico interesse e che, pertanto, non sussistevano le condizioni per affermare la sussistenza del giudicato esterno.

Avverso la sentenze della CTR proponeva ricorso per cassazione il Comune impositore. In particolare, con il primo motivo di ricorso veniva dedotta dal Comune ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, commi 1 e 8, d.lvo 23/2011, 16, 18, 21, 54 e 100 del r.d. 215/1933, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso veniva eccepita la violazione degli artt. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c. o, in subordine, dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per non avere i giudici di seconde cure motivato il rigetto dell'eccezione di giudicato esterno ed in ogni caso, per aver il giudice di appello errato nell'escludere l'applicabilità del giudicato.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°16956 del 25/05/2022. Soggettività passiva IMU dei Consorzi di Bonifica

Con riferimento alla questione impositiva IMU i Giudici di Palazzaccio hanno espressamente chiarito che i consorzi di bonifica sono concessionari ex lege (R.D. n. 215 del 1933) dei beni demaniali loro affidati per l'espletamento dell'attività istituzionale di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di preservazione idraulica (art. 54 R.D n°215/1933) e sono, con riferimento a tali immobili, a tutti gli effetti soggetti passivi ai fini ICI/IMU.

Secondo l'assunto richiamato dal consorzio nei propri scritti difensivi, la L.R. 42/84, all'art. 14 avrebbe qualificato i Consorzi come semplici consegnatari per la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica e come concessionari per la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi di bonifica, stabilendo pertanto l'esclusione dell'imposta comunale sui fabbricati di cui doveva ritenersi consegnatario.

Con specifico riferimento a tale assunto del Consorzio, la Corte adita ha precisato che nella precedente Sentenza n. 11331 del 2022 i giudici di Palazzaccio hanno precisato che il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; pertanto, è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica a loro assegnata, di "esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica" (art. 54 del R.D. cit.).

Pertanto, la qualificazione attribuita ai Consorzi dalla stessa L.R. quali consegnatari per la manutenzione e concessionari per l'esecuzione delle opere di bonifica, non solo non risulta contraddire la circostanza che i beni demaniali sono affidati per la manutenzione ai consorzi e che, la consegna o l'affidamento devono essere valutati e considerati secondo lo schema della concessione, come affermato da consolidata giurisprudenza della stessa Corte. Ancora, la stessa qualificazione particolare dei Consorzi di Bonifica quali concessionari per l'esecuzione delle opere di bonificazione e idrauliche, conferma la sussistenza del rapporto concessorio; conditio quest'ultima, già sufficiente per configurare la soggettività passiva IMU a carico degli stessi.

Del resto, pur volendo aderire alla diversa interpretazione offerta dal contribuente, gli Ermellini hanno precisato che non può non evidenziarsi che rispetto ai fabbricati sottoposti ad imposizione fiscale, non sussistono elementi concreti per differenziare la posizione del Consorzio (mero consegnatario o concessionario) rispetto ai fabbricati assoggettati ad imposta.

I consorzi, invero, possiedono i beni demaniali poichè quei beni sono stati loro affidati in uso in considerazione di una espressa previsione di legge, in qualità di "soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica".

Pertanto, lo stesso diritto d'uso configurabile nel caso di specie concretizza il presupposto d'imposta che pertanto giustifica in pieno la soggettività passiva IMU trattandosi di diritto reale di godimento.

Ne deriva che, il rapporto tra il consorzio e i beni che trova la sua ratio in una espressa previsione di legge, non può essere relegata nell'alveo della mera detenzione; tale assunto, secondo gli Ermellini è confermato dal fatto che i contributi consortili (richiesti ai consorziati a titolo di spesa per i lavori di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche dei canali) vengono considerati esigibili dai consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti (r.d. n. 215 del 1993, art. 21).

Pertanto, trattasi di possesso qualificato dal titolo. Nello stesso senso, si è espressa sempre la Corte di Cassazione in concomitanza della pronuncia n°22904/14 in occasione della quale gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che: "in tema d'imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l'espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche qualora non sia applicabile l'art. 2, comma 7, della legge 2 aprile 2001, n. 136, in quanto non titolari di un diritto d'usufrutto che non può desumersi dalle mere risultanze" .

Può dirsi, pertanto, confermato l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla soggettività passiva IMU dei Consorzi di Bonifica, concretizzando, gli stessi, il presupposto d'imposta previsto dalla normativa di riferimento che giustifica la debenza del tributo comunale. Nel caso de qua, la Suprema Corte ha accolto le ragioni del Comune ricorrente, riformando la sentenza di appello che aveva considerato il Consorzio esente dal pagamento dell'imposta comunale.

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*A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Professore a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia Università LUM "G. De Gennaro "in Bari - Avvocato Tributarista – Partner 24 ORE

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