Famiglia

Nomina del curatore speciale per testamento nella devoluzione dei beni ad un minore

Lo precisa il Tribunale di Vicenza con un provvedimento del 7 dicembre 2021

di Valeria Cianciolo

Il curatore speciale del minore può assumere in concreto le funzioni affidategli dal testatore solo dopo che il minore stesso abbia accettato l'eredità e i beni oggetto dell'asse siano entrati nel suo patrimonio, posto che la designazione del curatore speciale (che non è il legale rappresentante del minore) non può elidere l'insopprimibile diritto di accettare o meno l'eredità da parte del chiamato all'eredità.
In tempi di riforma del processo civile dove vi è un gran parlare del curatore del minore, è opportuno segnalare il succinto provvedimento del Tribunale di Vicenza del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto il tema del curatore speciale, designato in via testamentaria, dei beni devoluti per testamento, a un minore di età. L'istituto definito dall'articolo 356 codice civile - norma poco conosciuta e poche sono infatti le pronunzie in merito - presenta degli indubbi vantaggi dal punto di vista pratico poiché permette al disponente di effettuare una liberalità per donazione o per testamento, sottraendo l'amministrazione dei beni al rappresentante legale del minore (genitore o tutore), laddove il disponente non vi riponga fiducia.

Il caso
Caietto, minore di età, veniva nominato erede per testamento da Filano, il quale nominava Ottilia curatore speciale dei beni devoluti allo stesso. Il Registro delle Imprese non iscriveva la sua nomina testamentaria e Ottilia ricorreva in giudizio.
Il Giudice ha statuito che Ottilia può esercitare i suoi poteri di curatore speciale dei beni devoluti al minore di età solo dopo che quest'ultimo ha accettato con beneficio di inventario l'eredità, come richiesto per legge. Pertanto, in assenza di accettazione beneficiata, il Conservatore del Registro delle Imprese è legittimato a rifiutare l'iscrizione. Si legge nel provvedimento infatti, che si debba dare seguito alla iscrizione della nomina di Ottilia quale curatore speciale dei beni attribuiti al minore di età, "condizionatamente all'accettazione dell'eredità da parte del minore", eseguita ex articolo 471 cod. civ.

L'articolo 356 del covice civile
La ratio della norma, come sopra accennato, è di favorire la liberalità per donazione o per testamento, laddove il disponente non riponga fiducia nel rappresentante legale del minore e stimi la competenza del curatore. Il curatore speciale assume le funzioni solo dopo il perfezionamento dell'atto di donazione o dopo che i beni ereditari siano stati acquisiti nel patrimonio del minore.
Nihil sub sole novi posto che il provvedimento in epigrafe sposa la tesi di una risalente decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. 25 maggio 1960, n. 1358, in Giust. civ., 1960, 1314), secondo la quale, l'avere il testatore fatto uso della facoltà, conferitagli dall'articolo 356 cod. civ., di nominare un curatore speciale ai minori beneficati dalle sue disposizioni, non fa venire meno, nel genitore esercente la responsabilità genitoriale, il diritto di accettare l'eredità stessa in nome dei minori.

La nomina del curatore del minore
Il presupposto per la nomina di un curatore del minore è un atto di liberalità, il quale deve contenere l'indicazione del curatore speciale prescelto. La nomina è un negozio accessorio al testamento o alla donazione: sul punto è opportuno precisare che la contestualità non è necessaria per il testamento, mentre lo è per la donazione. Nel primo caso, occorrerà un atto successivo avente i requisiti formali del testamento, mentre per la donazione la nomina di un curatore con un atto successivo, comporterebbe una modifica della liberalità già attuata con il precedente atto, perfezionatosi con l'accettazione.
Il curatore speciale nominato dal testatore ex articolo 356, ha il potere-dovere di amministrare i beni lasciati dal minore: tale potere-dovere avendo come presupposto logico l'accettazione dell'eredità impone che l'accettazione non può essere fatta dal curatore speciale nell'interesse del minore, bensì dal suo legale rappresentante. Anche il notaio deve prestare attenzione a questo profilo poiché se riceve l'atto di accettazione d'eredità per il minore con l'intervento del curatore speciale, contravviene agli articoli 28 l. not. e 54 reg. not. ed è punibile ex articolo 138, 2 comma, l. not.
All'apertura della successione, il nominato sarà investito del compito affidatogli, dato che la sua nomina deriva, direttamente, dalla volontà del testatore, non essendo necessario, secondo l'opinione prevalente, l'intervento del giudice tutelare.
Se il curatore non può o non vuole accettare l'incarico, l'amministrazione spetta al rappresentante legale dell'incapace; ma, se il disponente abbia espressamente dichiarato di volerlo escludere dall'amministrazione, l'autorità giudiziaria può nominare un altro amministratore, possibilmente con le stesse qualità professionali di quello eletto con il testamento. Fuori di questa ipotesi, riemerge la rappresentanza legale anche i poteri relativi ai beni acquistati dal minore di età.
Ai genitori spetta l'usufrutto legale anche sui beni che formano oggetto dell'amministrazione del curatore speciale.
Il curatore speciale nominato per testamento al minore di età, non è rappresentante dello stesso: vale la regola che la rappresentanza legale permane ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Conseguentemente, spetta ai genitori, la decisione se accettare, in nome del figlio minore di età, l'eredità, ovviamente a mezzo dell'accettazione con il beneficio di inventario, oppure rinunziare alla medesima. E' sempre il giudice tutelare che autorizza un atto di rinunzia all'eredità, laddove si rivelasse svantaggiosa per il delato testamentario.
Non va dimenticato, peraltro, che, opportunamente, l'articolo 471 cod. civ. preclude, al minore di età, l'acquisto ereditario in assenza dell'accettazione con il beneficio di inventario, la quale impedisce la confusione del compendio ereditario con il patrimonio del delato, quindi rassicura sull'adempimento di debiti ereditari, nella sola misura dell'attivo conseguito. Il che, in ogni caso, mette in sicuro riparo il delato minore di età, sebbene non possa escludersi che, talvolta, il giudice tutelare possa autorizzare la rinunzia all'eredità. Rimane l'obbligo, in ogni caso, per il curatore di munirsi delle autorizzazioni ex articoli 374 e 375 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione.
Il testatore ha poi la possibilità di piegare la disposizione di nomina del curatore speciale, "disponendo diversamente"- l'articolo 356, 2 comma, cod. civ. dispone: "Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. sicché il testatore può esentarlo dalle formalità previste da dette norme" -

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©