Civile

Pignoramenti presso terzi, si muove il Cnf: "Il Ministero rettifichi"

La Presidente Masi scrive al D.G. di Via Arenula e ai presidenti dei Coa sollecitando un "tempestivo intervento" rispetto alla nota del 20 settembre 2022

di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio nazionale forense prende posizione sulla controversa questione dell'avviso del creditore nel pignoramento presso terzi a seguito della Riforma Cartabia. E con una lettera firmata dalla Presidente Masi, e indirizzata al D.G. del Ministero Leopizzi e inviata, per conoscenza, al capo di Gabinetto Piccirillo e ai presidenti dei Coa, sollecita un "tempestivo intervento di rettifica" rispetto a quanto indicato nella nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA riguardo agli adempimenti imposti dall'art. 543, 5° comma per come novellato dalla L. n. 206/2021.

"Non è, dato comprendere - scrive Masi - come l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, possa determinare l'inefficacia del pignoramento". Non solo, la citata interpretazione comporta "ingiustificati ulteriori oneri, anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare tempi di recupero".

Con la netta presa di posizione del Cnf dunque si completa la mobilitazione dell'Avvocatura nei confronti di un adempimento ritenuto, secondo il Movimento forense, foriero di un "appesantimento del processo esecutivo" e secondo l'Organismo congressuale forense capace di produrre "aggravio notevole di costi e tempi per il creditore procedente al cui difensore sarebbe quindi preclusa la notifica in proprio (postale o PEC) del medesimo avviso, senza considerare la possibilità (purtroppo ricorrente) di ritardi nelle comunicazioni di iscrizione a ruolo che complicano il quadro".

Il documento di Via Arenula, spiega Masi, "assimila l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta […]». Ma il richiamo al registro Modello C) o C ter) – aggiunge - trae origine da un "probabile equivoco", mentre seguendo il dato letterale appare evidente come l'avviso "non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che "il creditore (...) notifica (…) e deposita" l'avviso.

"La parte e solo la parte – prosegue - viene individuata come soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo".

Inoltre, non si può trascurare che al momento della redazione e della notifica dell'avviso ex articolo 543 c.p.c., la procedura "è stata già iscritta a ruolo ed è stato formato il relativo fascicolo".

Infine, conclude Masi, si deve considerare che l'avviso è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario" che invece viene "evocato nel parere: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del "creditore" e poi versarsi agli atti del processo.

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