Famiglia

Tenuità del fatto per il reingresso non autorizzato dello straniero che sposa come programmato una cittadina italiana

Il matrimonio non era di convenienza in quanto organizzato da tempo con tanto di pubblicazioni

di Giampaolo Piagnerelli

Tenuità del fatto per il reingresso non autorizzato dello straniero in Italia se il soggetto provveda a sanare la situazione irregolare attraverso un matrimonio con una cittadina italia na. Matrimonio - sottolinea la Cassazione (sentenza n. 11498/23) - non affatto riparatore o di convenienza in quanto organizzato da tempo con tanto di pubblicazioni.

La vicenda all'esame della Suprema corte
Secondo i giudici della Cassazione la Corte di appello nel disattendere i rilievi difensivi dedotti nell'atto di appello a sostegno della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del Cp), ha fatto ricorso a una motivazione manifestamente illogica, sganciata dalle evidenze probatorie e al contrario, frutto di congetture. Ha, infatti, es cluso la relazione affettiva e di convivenza tra lo straniero e la donna italiana, nonché la paternità dell'imputato della figlia partorita da quest'ultima e ha considerato il matrimonio come strumentale a impedire l'espulsione nonostante le dichiarazioni rese dalla donna sul punto, genericamente tacciate di inattendibilità.

La diversa visione della Cassazione
Per i giudici di legittimità, invece, le dichiarazioni della cittadina italiana risultavano riscontrate non solo dal contenuto del decreto di espulsione, in cui si dava più volte per pacifico lo stato di gravidanza della compagna dell'imputato, ma anche dal successivo riconoscimento della figlia, attestato dall'ufficiale dello stato civile
, nonché dalle modalità dell'arresto in flagranza, operato nella sala adibita alla celebrazione dei matrimoni civili interrompendo la funzione in corso, preceduta da rituali pubblicazioni. Si tratta di elementi fattuali che, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, se valutati nella loro componente oggettiva e tenendo conto delle modalità della condotta danno conto di un episodio non particolarmente grave, ma appunto tenue, tale da provocare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata "in misura minima, quasi insignificante" alla luce dell'esiguità dell'offesa, dell'occasionalità della violazione e del ridotto grado di colpevolezza.

L'imputato, infatti, ha dichiarato di aver agito per la salvaguardia dell'unità familiare, quindi con un ridotto grado di colpevolezza, e per di più, ha acquisito, a seguito del riconoscimento della figlia, la legittimazione a ottenere il permesso di soggiorno umanitario. Così il suo soggiorno per quanto preceduto da un reingresso non autorizzato, si connota per un'offensività limitata in quanto suscettibile di immediata regolarizzazione. Il riconoscimento della causa di non punibilità della lieve entità del fatto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

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