Comunitario e Internazionale

Arera può imporre alle società elettriche il rimborso ai clienti finali di somme percepite illegittimamente

La tutela dei consumatori può essere affidata alle autorità di regolazione nazionali dell'energia

di Paola Rossi

Le autorità di regolazione nazionali dell'energia possono essere legittimate ad imporre alle società elettriche la restituzione delle somme percepite in violazione delle prescrizioni in materia di tutela dei consumatori. La tutela dei consumatori rientra, infatti, tra i compiti di dette autorità. Queste le affermazioni della Cgue contenute nella sentenza sulla causa C-5/22.

Il caso a quo italiano
Nel 2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Italia) ha inflitto alla Green Network, una società italiana di distribuzione di elettricità e gas naturale, una sanzione amministrativa pecuniaria di 655.000 euro per aver violato degli obblighi di trasparenza tariffaria. L'autorità ha inoltre ordinato di restituire ai propri clienti finali un importo di circa 14 milioni di euro, fatturato a questi ultimi a titolo di costi di gestione amministrativa in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da Arera.

Dopo aver impugnato tale decisione senza successo dinanzi a un giudice amministrativo, la Green Network ha adito in appello il Consiglio di Stato italiano, dinanzi al quale essa ha fatto valere che il potere dell'autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione di somme fatturate ai clienti, previsto dal diritto italiano, era contrario alla direttiva 2009/72.

Il rinvio pregiudiziale di Palazzo Spada
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte aventi ad oggetto l'articolo 37, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/72, relativo ai poteri delle autorità di regolazione, e l'allegato I di tale direttiva, che menziona le misure che gli Stati membri devono adottare per tutelare i consumatori.

L'interpretazione della Corte Ue
Nella sua sentenza, la Corte precisa che l'articolo 37, paragrafo 1, lettere i) e n) 2, e paragrafo 4, lettera d) 3, della direttiva 2009/72, nonché l'allegato I di quest'ultima, non ostano a che uno Stato membro conferisca all'autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima dall'autorità suddetta.
Ciò vale anche nel caso in cui l'ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.
La Corte sottolinea, anzitutto, che, ai fini del perseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/72, questa esige dagli Stati membri che essi conferiscano alle loro autorità di regolazione nazionali ampie prerogative in materia di regolazione e di sorveglianza del mercato dell'elettricità, al fine segnatamente di garantire la tutela dei consumatori.

La norma interpretata
In realtà l'articolo 37 della direttiva 2009/72, relativo ai compiti e ai poteri dell'autorità di regolazione, non fa menzione espressa della competenza dell'autorità di imporre alle società elettriche la restituzione di qualsiasi somma percepita a titolo di una clausola contrattuale considerata illegittima. Ma la norma che indica i poteri che sono sicuramente da attribuire all'auotorità non esclude anche l'attribuzione di quelli contemplati all'articolo 37, paragrafi 1, 3 e 6, di detta direttiva. Da cui deriva che uno Stato membro può conferire all'autorità di regolazione il potere di ordinare a tali operatori la restituzione delle somme da essi percepite in violazione delle prescrizioni in materia di tutela dei consumatori, e segnatamente quelle concernenti l'obbligo di trasparenza e l'esattezza della fatturazione.

Obbligo di consultazione
Infine, sull'obbligo di consultazione con altre autorità competenti in materia di tutela dei consumatori (previsto dalla direttiva) non risulta che in Italia soltanto una di queste altre autorità nazionali possa ordinare la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalle società elettriche presso i clienti finali. Ma va sottolineato che l'impiego dei termini «se del caso» da parte della norma Ue implica che tale consultazione è necessaria unicamente qualora la misura che si intenda adottare possa avere implicazioni per le altre autorità competenti.

Infine, la Corte precisa che il motivo esatto per cui viene ordinato a una società elettrica di rimborsare i propri clienti non è rilevante.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©