Penale

Alla dichiarazione di assenza non si applica la Cartabia se il processo pendeva alla data di entrata in vigore

Dal 30 dicembre 2022 le regole della Riforma sono valide anche per i procedimenti in corso, ma solo se non è stata emessa l'ordinanza

di Paola Rossi

La Riforma Cartabia è applicabile ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore solo se non è stata ancora emessa l'ordinanza che dichiara assente l'imputato. In caso contrario gli imputati sottoposti a processo in assenza dovranno confrontarsi con le norme previgenti ai fini della rescissione del giudicato o della rimessione in termini. Le affermazioni del giudice dell'udienza preliminare o di quello del dibattimento in ordine all' effettiva conoscenza del processo e la conseguente volontaria sottrazione al medesimo dovranno quindi essere contrastate dall'imputato in base al vecchio impianto normativo. Un sistema di presunzioni cui la persona dichiarata assente deve opporsi con la prova della propria incolpevole conoscenza del procedimento a proprio carico.

La Riforma si fonda invece sul recepimento delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale contraria alla previsione di un impianto di presunzioni, che ha già indotto la giurisprudenza e il Legislatore italiano a introdurre correttivi alla presunzione di conoscenza: come l'indicazione nomofilattica sulla necessità che il giudice accerti l'effettiva conoscenza del processo nonostante la corretta notificazione della vocatio in iudicium o l'introduzione della rescissione del giudicato a fronte della prova contraria di chi è stato illegittimamente dichiarato assente volontario dal processo.

La Corte di cassazione, nel ribadire lo spartiacque per l'appplicabilità della nuova riforma ben più rigorosa sulla possibilità di procedere in assenza ha risolto, con la sentenza n. 19919/2023, il caso sottoposto al suo vaglio di legittimità secondo le norme previgenti la Riforma in quanto era già intervenuta l'ordinanza che aveva dichiarato assente il ricorrente.
Il ricorso viene comunque accolto poiché i giudici di merito nel procedere in assenza dell'imputato avevano fondato de plano, in base a indici presuntivi, la certezza dell'effettiva conoscenza del processo. Ma senza verificare, ad esempio, l'avvenuta instaurazione del rapporto con l'avvocato d'ufficio nominato al momento dell'identificazione da parte delle forze di polizia. In effetti, il ricorrente aveva dato anche indicazione del proprio indirizzo di residenza rendendo piuttosto agevole le ricerche e i tentativi di notifica ulteriori rispetto a quello fatto al difensore nominato nella fase ante processo.

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