Penale

Aggravante mafiosa, via libera definitivo al Ddl su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza

L'Aula del Senato ha anche approvato, per alzata di mano, il disegno di legge con le modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

di Francesco Machina Grifeo

Via libero definitivo dell'Aula del Senato al Ddl sulla procedibilità d'ufficio e l'arresto in flagranza. Il voto si è svolto per alzata di mano. Il Pd ha votato Sì insieme alle forze di maggioranza. Il Ddl era già stato approvato dalla Camera il 14 marzo scorso con 156 voti favorevoli, nessun contrario e 107 astenuti. La norma, presentata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, prevede la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo e consente l'arresto in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile.

Per il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Dem nella Commissione Giustizia: "Il Ddl non modifica la riforma Cartabia come qualcuno ha detto, ma sana alcune questioni già presenti relative ai reati procedibili a querela, questioni che la riforma Cartabia non aveva toccato. È un provvedimento equilibrato". Per il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia, "Il Ddl agisce chirurgicamente affinché si possa procedere d'ufficio sempre, anche in assenza di querela, in quei contesti in cui l'alto tasso di criminalità organizzata poteva condizionare la fruizione dell'azione penale attraverso l'istanza della querela di parte".

L'Aula del Senato ha anche approvato, per alzata di mano, il disegno di legge con le modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane. Il testo passa ora alla Camera. Il Ddl consente di punire colui che raggira una persona che si trova in stato di bisogno o che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, una condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un'età precisa. Inoltre prevede che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Tornando al Ddl sulla procedibilità d'ufficio il testo si compone di 4 articoli: Art. 1. Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale; Art. 2. Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza; Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria.

In sintesi, l'articolo 1 prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione. L'intervento normativo muove dalla constatazione che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte.

L'articolo 2 modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa. La relazione illustrativa precisa come si sia ritenuta del tutto irragionevole l'esclusione dall'elenco del delitto di lesione personale, anche in considerazione del fatto che sono invece inclusi nell'elenco i delitti di violenza privata e minaccia.

L'a rticolo 3 interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela. Il testo modifica il comma 3 dell'articolo 380 del Cpp, consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, a effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

Modificata anche la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico, per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa.

L'a rticolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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