Lavoro

Dipendenti enti pubblici, sì al rinvio al Ccnl privato nel rispetto del Testo unico del pubblico impiego

Per la Cassazione, sentenza n. 10811 depositata oggi, l'esercizio di fatto di mansioni superiori non è utile all'acquisizione della qualifica superiore

di Francesco Machina Grifeo

L'applicazione ai dipendenti di un ente pubblico non economico di un contratto collettivo nazionale non impedisce la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ad essi dunque non può applicarsi la disciplina privatistica relativa alla acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10811 depositata oggi, accogliendo il ricorso dell'Agenzia Regionale pugliese per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari.

Il giudice di secondo grado, invece, aveva confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso di un dipendente dell'ente con inquadramento al IV livello, quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che chiedeva il passaggio al V livello "per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni". Secondo la Corte territoriale infatti, (ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 3, istitutiva e regolativa dell'ARIF), al ricorrente, quale operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato si applicava in toto la disciplina del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori per esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore.

Di diverso avviso la Sezione Lavoro che affermando un principio di diritto, ha chiarito che «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165/2001»

E dunque tornando al caso concreto del personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, «trova applicazione l'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».

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