Civile

I crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società

Non è quindi consentito al debitore ceduto di proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione

di Mario Finocchiaro

I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Questo il principio espresso della sezione III della Cassazione con l' ordinanza 2 maggio 2022 n. 13735.

I precedenti
In termini, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenza 30 agosto 2019, n.. 21843, in Giurisprudenza italiana, 2020, p. 1613, con nota di Scotti A., Cartolarizzazione dei crediti, cessione opponibile al debitore ceduto e interessi protetti.
Sempre nella stessa ottica, in sede di merito, per l'affermazione che la cessionaria del credito - società veicolo - non può essere destinataria di eccezioni formulate dal ceduto e fondate sul rapporto da questi intrattenuto con la banca cedente, né tantomeno di domande riconvenzionali di ripetizione d'indebito, atteso che l'articolo 4 della legge n. 130 del 1999 non richiama il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, riferibile alle ipotesi di cessioni di interi rapporti e non applicabile al differente caso della cessione dei crediti intervenuta attraverso le procedure di cartolarizzazione, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21 maggio 2018, in Expartecreditoris.it.; Tribunale di Monza, sentenza 5 giugno 2017, in Laleggepertutti.it/355343; Tribunale di Palermo – Bagheria, sentenza 4 novembre 2008, in Mobile.ilcaso.it./sentenze/ultime/1653.
Contra, e, in particolare, nel senso che sia possibile, per il debitore ceduto, opporre in compensazione, al cessionario del credito, c.d. società – veicolo (detta speciale vehicle o SOV) i controcrediti vantati nei confronti dell'istituto di credito cedente e nascenti dall'intercorso rapporto bancario, sempre per i giudici di merito, tra le altre: Tribunale di Catania, sentenze 30 agosto 2018, in Iusexplorer.it, 2019 e 19 marzo 2018, ivi, 2018; Tribunale di Napoli Nord, sentenza 10 novembre 2016, in Fanpage.it.diritto; Tribunale di Pavia, sentenza 12 ottobre 2016, in Ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16923.pdf; Tribunale di Milano, sentenza 12 gennaio 2016, in Expartecreditoris.it.
Diversamente, rispetto alla giurisprudenza sopra richiamata e cioè, per l'affermazione che nei casi di domanda di ripetizione d'indebito da parte del debitore ceduto, la legittimazione passiva sussiste in capo al soggetto che ha materialmente percepito le somme che si assumono non dovute, Tribunale di Napoli Nord, sentenza 26 febbraio 2018, in Expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2018/06.

Il contratto atipico di factoring
Per il rilievo che tema di contratto atipico di factoring, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario, Cassazione, sentenza 2 dicembre 2016, n. 24657 che ha ritenuto inopponibile alla banca cessionaria la eccezione di inesigibilità del credito ceduto sollevata da una diocesi e riguardante un fatto estintivo dello stesso successivo alla accettazione della cessione, consistente nella determinazione del comune, ente finanziatore dei lavori di restauro di una chiesa della diocesi, di detrarre dalla somma riconosciuta a questa ultima gli importi dovuti per oneri previdenziali in favore dei lavoratori.

Cessione di azienda in favore di una banca
Nel senso, ancora, che in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'articol 2560 Cc, su cui prevale in virtù del principio di specialità, Cassazione, sentenze 24 agosto 2014, n. 18258, 29 ottobre 2010, n. 22199 e 1° febbraio 2004, n 2464 (ove la precisazione, altresì, che il cessionario è esclusivo responsabile delle obbligazioni contratte dalla cedente, anche se non risultanti dai libri e dalle scritture contabili - salva l'eventuale azione di rivalsa - e, poiché questa disciplina è strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della cedente, deve ritenersi nulla la clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario), in Giurisprudenza italiana, 2009, p. 1669, con nota di Cavanna M., Osservazioni in tema di cessione di azienda bancaria e responsabilità del cessionario e in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2005, I, p. 451, con nota di Barilla G. Il requisito del formalismo nel contratto autonomo di garanzia arriva in Cassazione: si ridimensiona la portata di un principio troppo "rigido".

Le società veicolo
In termini generali, per l'affermazione che le operazioni di cartolizzazione dei crediti, a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono realizzate attraverso società appositamente costituite, le cosddette società veicolo (o special pourpose veichle), che provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso degli stessi. I crediti oggetto di tali operazioni costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società, a destinazione vincolata, di cui le società di cartolarizzazione non hanno la disponibilità, come anche gli interessi maturati sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, con la conseguenza che, ai fini fiscali, solo al momento della conclusione dell'operazione di cartolarizzazione, e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso, potranno operare i presupposti in capo ai soggetti, a tale destinazione legittimati, per chiederne il rimborso, la compensazione, lo scomputo o altro, Cassazione, sentenza 27 maggio 2015, n. 10885, in Rassegna tributaria, 2016, p. 157, con nota di Canè D., Prelievo alla fonte su redditi senza possessore e nuove ipotesi di soggettività tributaria: .a proposito del rimborso di ritenute subite dalle società di cartolarizzazione.
Sempre in margine alle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1990, si è osservato, in sede di legittimità, tra l'altro:
- il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'articolo 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'articolo 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'articolo 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti" , Cassazione, ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31577;
- in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, Cassazione, ordinanza 13 giugno 2019, n. 15884, in Foro. it., 2019, I, c. 3982, con nota di Messina P., Requisiti di validità della cessione dei crediti «in blocco»;
- in tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cosiddette società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), del Dpr n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione, Cassazione ordinanza 16 maggio 2019, n. 13162;
- nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Cassazione, sentenza 16 giugno 2006, n. 13954, in Foro it., 2007, I, c. 2539;
- in tema di determinazione del reddito di impresa, i costi relativi alla cartolarizzazione di propri crediti da parte di una banca (Originator) sono deducibili da quest'ultima e non dalla società «veicolo» (special purpose vehicle), mero strumento giuridico dell'operazione economica realizzata, essendo essi inerenti ad una attività di impresa realizzata dalla banca cedente nel proprio interesse e volta ad ottenere nuova liquidità facente perno sulla creazione di strumenti di collocazione del risparmio, Cassazione, ordinanza 5 luglio 2021, n. 18896.

La giurisprudenza costituzionale
Per la giurisprudenza costituzionale nel senso che è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1260, comma 1,Cc, degli articoli 41, comma 1, e 58, comma 2, 3 e 4, decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, e dell'articolo 4, comma 1, legge 30 aprile 1999 n. 130, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 41 cost., atteso che il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive, e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente, C. cost., ordinanza 10 marzo 2006, n. 95, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 969.

Il merito
Per i giudici di merito, per la precisazione che alle cessioni di crediti di amministrazioni pubbliche (deducibili in via di eccezione dal debitore a condizione che siano successive alla formazione del titolo), laddove si tratti di «cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione», non si applicano gli articoli 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge (legge n. 130 del 1999, articolo 4, comma 4 bis), Tribunale di Napoli, sentenza 14 aprile 2021, in Inexecutivis.it, 2021.

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