Civile

Danno erariale all'arbitro che falsa la partita nella schedina Totogol

di Paola Rossi

L'arbitro che altera il risultato della partita di calcio inserita nel concorso Totogol determinando un esborso a carico del Coni a favore degli scommettitori è responsabile del danno erariale di fronte alla Corte dei conti. Le sezioni Unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 328 depositata ieri hanno confermato la condanna del giudice contabile a risarcire oltre 270mila euro al Coni posta a carico di un arbitro dell'Aia (Associazione Italiana Arbitri) e di un commissario della Can D (Commissione Arbitri Nazionale per le partite di serie D).

La vicenda - La vicenda risale al 1997 quando nella partita Pomezia Rieti l'espulsione di un quinto giocatore aveva determinato la sospensione della partita in schedina Totogol, ma l'arbitro successivamente sollecitato dal Commissario aveva poi adottato un secondo referto arbitrale che non invalidava la partita, avendo collocato l'espulsione a tempo già scaduto.

Una volta accertato dalla Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio) che la partita era da considerarsi sospesa, il Coni era stato di fatto tenuto a risarcire circa 1 miliardo e mezzo a favore della platea di scommettitori che avevano presentato ricorso per far valere appunto la sospensione (circostanza che nel regolamento del concorso prevede che abbia valore il risultato convenzionalmente stabilito in sostituzione).

La decisione della Cassazione - Secondo la Cassazione, la circostanza che il Coni sia un ente pubblico determina un rapporto funzionale tra l'arbitro e l'ente. Funzione pubblica che rileva anche se svolta in via solo temporanea senza essere formalmente un arbitro un pubblico ufficiale. Inoltre, il carattere pubblico del Coni determina la natura pubblica anche delle risorse che amministra. Da qui la responsabilità per danno erariale dell'arbitro che determina - con un proprio comportamento illecito - un indebito esborso da parte del Comitato olimpico. Con conseguente giurisdizione della Corte dei conti.

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili – Sentenza 9 gennaio 2019 n. 328

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