Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 3 giugno 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) equa riparazione, riunione giudizi o litisconsorzio facoltativo nel processo presupposto e termine di proponibilità dell'azione risarcitoria; (ii) procedimento notificatorio e presunzione di conoscenza; (iii) opposizione di terzo e giudizio in tema di usucapione; (iv) notificazioni e domicilio digitale della società destinataria; (v) diritto all'equa riparazione, consapevolezza infondatezza della pretesa e questione di legittimità costituzionale; (vi) cause relative a diritti di obbligazione ed eccezione d'incompetenza territoriale; (vii) responsabilità aggravata, soccombenza reciproca e regolamento delle spese di lite; (viii) tutela giurisdizionale e domanda di condanna generica.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

EQUA RIPARAZIONE – Cassazione n. 17386/2022
La decisione riafferma il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l'autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l'impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l'indennizzo, in quanto, nei confronti di quest'ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 17428/2022
La pronuncia riafferma che il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza, operando, in tale ipotesi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se quest'ultimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 17453/2022
L'ordinanza afferma l'ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria proposta da parte di colui che assuma di aver usucapito un bene erroneamente attribuito ad altri, anche qualora i presupposti di detta occupazione (possesso pacifico, continuato ed ininterrotto nel tempo) costituiscano direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto ex art. 404, comma 1, c.p.c.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 17464/2022
La pronuncia rimarca che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso "inaudita altera parte", può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale.

EQUA RIPARAZIONE – Cassazione n. 17573/2022
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/01, la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fìni dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo di cui all'art. 2, comma 2-quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale.

COMPETENZA – Cassazione n. 17858/2022
La decisione riafferma che nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 17897/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia riafferma che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

AZIONE – Cassazione n. 17984/2022
Rivisitando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 1995, l'ordinanza, enunciando il principio di diritto, afferma che l'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo "an debeatur" e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del "quantum", a somiglianza di quanto l'art. 278 c.p.c. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Azione risarcitoria – Termine di proponibilità – Decorrenza – Riunione di giudizi o litisconsorzio facoltativo nel processo presupposto – Definitività della decisione – Individuazione – Criteri. (Cpc, articoli 103 e 274; Legge 89/2001, articoli 2 e 4)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l'autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l'impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l'indennizzo, in quanto, nei confronti di quest'ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile (Nel caso di specie, il giudice di legittimità, rilevato che l'evocata evenienza non sussistesse nella fattispecie concreta, stante il collegamento tra i due rapporti, in ognuno dei quali i ricorrenti risultavano essere parti, all'esito di un comune fatto generatore delle pretese azionate, ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui la corte del merito, nel respingere l'opposizione, aveva confermato la declaratoria di inammissibilità della pretesa di corresponsione dell'equo indennizzo, in ragione della maturazione del termine decadenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24412)
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 maggio 2022 n. 17386 – Presidente Manna; Relatore Trapuzzano

Procedimento civile – Notificazioni – Servizio postale – Ricezione della raccomandata presso il proprio indirizzo da parte del destinatario – Compiuta giacenza a seguito di omissione del ritiro presso l'ufficio postale – Perfezionamento del procedimento notificatorio – Sussistenza – Presunzione di conoscenza – Superamento – Limiti. (Cc, articolo 1335; Cpc, articoli 149 e 156; Legge 890/1982, articoli 8 e 9)
In tema di notificazioni, il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza. In tali casi, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Nel caso di specie, accertato in concreto l'avvenuto ricevimento della CAD, avendola il notificante, processualmente onerato della sua produzione in giudizio, depositata, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 265; Cassazione, sezione civile V, sentenza 4 luglio 2014, n. 15315).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 30 maggio 2022 n. 17428 – Presidente Spirito; Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Impugnazioni – Opposizione di terzo ordinaria – Proposizione – Parte che assume di aver usucapito un bene erroneamente attribuito ad altri – Ammissibilità. (Cc, articolo 1158; Cpc, articolo 404)
L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. è correttamente esperibile a condizione che l'opponente sia titolare di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata indipendentemente –quindi– dall'esistenza di un titolo giuridico che abbia già accertato detta situazione. Ne consegue che va ritenuta ammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta da parte di colui che assuma di aver usucapito un bene erroneamente attribuito ad altri, anche qualora i presupposti di detta occupazione (possesso pacifico, continuato e ininterrotto nel tempo) costituiscano direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto la corte del merito, anziché dichiararne l'inammissibilità, avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta dalla ricorrente e procedere alla valutazione del merito della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21851; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 aprile 2007, n. 9647).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 maggio 2022 n. 17453 – Presidente Lombardo; Relatore Oliva

Procedimento civile – Notificazioni – Notifica di un atto non processuale – Indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese – Validità ed efficacia – Principio espresso in tema di opposizione tardiva a provvedimento monitorio. (Dl 185/2008, articolo 16; Dl 179/2012, articolo 16-ter; Cpc, articolo 650)
La notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso "inaudita altera parte", può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Nel caso di specie, essendo stata la notifica validamente eseguita all'indirizzo PEC costituente il domicilio digitale della società ricorrente, il giudice di legittimità ha ritenuto che correttamente la corte territoriale avesse dichiarato insussistenti i presupposti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 febbraio 2019, n. 5652; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 21 giugno 2018, n. 16365; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 gennaio 2017, n. 31).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 maggio 2022 n. 17464 – Presidente Orilia; Relatore Casadonte

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Diritto all'equa riparazione – Consapevolezza sopravvenuta del proprio torto – Pendenza questione di legittimità costituzionale – Protrazione del giudizio presupposto – Durata irragionevole – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Legge 89/2001, articolo 2)
In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/01, la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fìni dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo di cui all'art. 2, comma 2-quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto il diritto a un'indennità compensativa per lavoro straordinario rivendicato dai ricorrenti quali militari della Guardia di Finanza, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il suddetto principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ.).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 31 maggio 2022 n. 17573 – Presidente e relatore Manna

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Eccezione di incompetenza – Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza sotto tutti i criteri alternativamente previsti – Necessità – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 18, 19, 20, 28 e 38)
Poiché l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Nel caso di specie, non risultando alcuna analitica e separata contestazione dei fori alternativi da parte dei convenuti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avendo il tribunale adito erroneamente ritenuto validamente contestato il criterio di competenza territoriale per le obbligazioni da fatto illecito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 17474; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° marzo 2000, n. 2301).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° giugno 2022 n. 17858 – Presidente Scrima; Relatore Valle

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di appello – Rigetto domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado – Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado – Insussistenza – Riflessi sul regime del regolamento delle spese di lite. (Cpc, articoli 92 e 96)
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non avendo il giudice d'appello posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11792; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 aprile 2017, n. 9532).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° giugno 2022 n. 17897 – Presidente Cirillo; Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Azione – Tutela giurisdizionale – Sentenze di condanna – Proposizione domanda di condanna generica – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 112 e 278)
L'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo "an debeatur" e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del "quantum", a somiglianza di quanto l'art. 278 cod. proc. civ. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rivisitando un risalente orientamento espresso dalle Sezioni Unite, ha affermato l'enunciato principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 novembre 1995, n. 12103).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 3 giugno 2022 n. 17984 – Presidente e relatore Frasca

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©