Famiglia

Crisi familiari, più spazio al tribunale ordinario

Nuove competenze per i procedimenti instaurati dal 22 giugno. Le cause sulla responsabilità genitoriale «seguono» le separazioni e i divorzi

di Selene Pascasi

Nuovo riparto di competenze tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, con quest’ultimo che amplia la sua sfera di intervento. A prevederlo è la riforma civile (legge 206/2021), che, al comma 28 dell’unico articolo, modifica l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile.

Le nuove competenze si applicano ai procedimenti instaurati da mercoledì scorso, 22 giugno. Si tratta di una delle novità in materia di processo di famiglia contenute nella riforma civile, che partono senza bisogno di disposizioni applicative. La legge 206/2021 detta poi i principi e i criteri direttivi di un riordino complessivo del settore, che porterà, attraverso l’attuazione dei decreti legislativi delegati, al debutto del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e del rito unico.

La nuova divisione

La riforma prevede che il tribunale ordinario segua i procedimenti che riguardano decadenza e reintegrazione dalla responsabilità genitoriale, condotta del genitore pregiudizievole ai figli, rimozione dall’amministrazione e riammissione nell’esercizio, anche se sono instaurati su ricorso del pubblico ministero. Questo, se sia in corso – o se venga instaurato successivamente tra le parti – un giudizio di separazione, divorzio oppure di modifica delle condizioni sancite con separazione o divorzio, o relativo alla richiesta del genitore di riconoscere il figlio se l’altro si oppone, all’impugnazione del riconoscimento, ai provvedimenti della sentenza dichiarativa della filiazione o alla responsabilità genitoriale.

In queste ipotesi il tribunale per i minorenni – d’ufficio o su istanza di parte e comunque entro 15 giorni – adotta le misure temporanee urgenti più opportune per il minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario che, previa riunione, definirà la questione. Intanto, le decisioni adottate dal tribunale per i minorenni resteranno efficaci fino a conferma, modifica o revoca da parte del tribunale ordinario.

Non vale più, quindi, la regola della prevalenza del giudice adìto per primo. Per evitare contrasti tra le pronunce sulla responsabilità genitoriale e quelle sull’affidamento dei figli all’esito di separazioni o divorzi, il nuovo sistema prevede che il ricorso in base all’articolo 709-ter del Codice di procedura civile (per risolvere le liti tra i genitori in caso di inadempienze o di violazioni) sia riservato al tribunale per i minorenni se tra le parti è già pendente o è avviata successivamente una causa sulla responsabilità genitoriale. Se, invece, il procedimento in base all’articolo 709-ter è già pendente o viene instaurato autonomamente dinanzi al tribunale ordinario, questo, d’ufficio o su richiesta di parte, adotta al massimo in 15 giorni le misure temporanee e urgenti nell’interesse del minore e trasmette poi gli atti al tribunale per i minorenni, di fronte al quale il procedimento continua dopo essere stato riunito alla causa sulla responsabilità genitoriale. In questo caso, le decisioni adottate dal tribunale ordinario mantengono validità fino a conferma, modifica o revoca da parte del tribunale per i minorenni.

Verso il tribunale unico

La nuova divisione di competenze tra tribunale per i minorenni e ordinario è lo step di lancio per il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che si occuperà di tutte le liti familiari e sui minori. Un tribunale unico, che seguirà un rito unificato, per evitare decisioni e procedimenti conflittuali o doppi. Esso si dividerà in sezioni circondariali e distrettuali – formate da giudici di specifica esperienza – insediate, rispettivamente, nelle sedi di tribunale ordinario e corte d’appello. Le prime seguiranno controversie civili oggi conferite al tribunale ordinario (separazioni, divorzi, responsabilità genitoriale nelle coppie di fatto, unioni civili, convivenze, amministrazioni di sostegno, tutele) o al tribunale per i minorenni, come gli affidi. Le seconde tratteranno le restanti sfere civili del tribunale per i minorenni, come le adozioni, quelle penali e di sorveglianza.

Ma il tribunale unico debutterà più avanti nel tempo: i decreti legislativi attuativi della riforma, da emanare entro fine anno, acquisteranno efficacia dopo due anni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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