Penale

Rafforzate le misure di tutela dei testimoni di giustizia

di Giovanni Negri

Ultimi giorni della legislatura e via libera definitivo del Senato al disegno di legge da lungo tempo in lista d’attesa sui testimoni di giustizia. Nel dettaglio si introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con riferimento alla qualità delle sue dichiarazioni e all’effettività e gravità del pericolo. Testimone è così chi rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio. Il testimone però si deve trovare in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risultano del tutto inadeguate le ordinarie misure di tutela. Da valutare la rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, la natura del reato, lo stato e grado del procedimento, e le caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

La protezione per i testimoni di giustizia può consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo. La protezione assicurata dalla legge può essere estesa a chi è in pericolo perché convivente o in relazione con il testimone. A chi calunnia per usufruire delle misure di protezione la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma, fatta salva la valutazione dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività.

Le misure del trasferimento nella località protetta, dell’uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela sono assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita.

Al testimone andrà assicurata una condizione economica equivalente a quella precedente. Alle misure già oggi previste (tra cui spese sanitarie e mancato guadagno), sono riconosciute anche assistenza legale, rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e indennizzo forfetario per i danni psicologici e biologici subiti. Se costretto a cambiare casa o a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e (se il trasferimento è definitivo) l’acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà.

In generale, le misure speciali di protezione potranno durare al massimo 6 anni. Eventuali proroghe sono ammesse solo su richiesta motivata del magistrato che le ha proposte.

Per il presidente del Senato Pietro Grasso si tratta di un provvedimento importante che aiuta le persone a fidarsi dello Stato, mentre per la presidente della Commissione antimafia Rosi Bindi l’approvazione è «una bella notizia e un segnale importante al Paese anche perché raggiunto con un voto unanime».

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