Professione e Mercato

Avvocati, anche il compenso "premio" per la vittoria va fatturato

Lo ha stabilito il Cnf, con la sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022, con riferimento al palmario riconosciuto ad un legale

di Francesco Machina Grifeo

Anche la somma corrisposta dal cliente a titolo di "palmario" va fatturata dal legale rientrando a pieno nell'opera professionale. L'obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, sanzionato dagli articoli 16 e 29 codice deontologico, infatti si estende a qualsiasi attività posta in essere dal difensore nell'esercizio della sua funzione. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), con la sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022 respingendo il ricorso del legale e confermando la sanzione della censura.

Il Cnf chiarisce che non trova invece applicazione il Testo Unico Iva che esclude l'obbligatorietà della fattura se non "richiesta dal cliente", in quanto si riferisci unicamente alle operazioni relative al "Commercio al minuto" tra le quali non è annoverata l'opera professionale dell'avvocato, per il quale, invece, l'obbligo di fatturazione discende dall'articolo 21 del Dpr n. 633/1972 e va assolto all'atto del pagamento del corrispettivo, quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera "effettuata" (ex articolo 6 del T.U. cit.).

Il caso era quello di una donna che all'atto di conferimento del mandato, nel novembre 2010, con una clausola aggiuntiva si era impegnata a riconoscere al difensore, in caso di esito favorevole, una percentuale pari al 10% degli importi recuperati. Così, un volta definitosi il primo grado con la condanna della compagnia assicurativa al pagamento di 74mila euro, ella aveva corrisposto al professionista un assegno di 7mila euro, senza però ricevere in cambio alcun documento fiscale. All'esito di un procedimento disciplinare il Cdd lo condannava alla censura. Contro questa decisione il difensore ha presentato ricorso affermando che l'attribuzione patrimoniale "costituiva una regalia, non soggetta ad obbligo di fatturazione". Del resto, proseguiva, la cliente non aveva mai richiesto il documento fiscale, così esonerandolo da tale adempimento.

Per prima cosa il Cnf nega la prescrizione affermando il carattere permanente dell'illecito. Il Collegio prende così posizione a favore dell'indirizzo più restrittivo secondo cui l'omessa fatturazione delle somme ricevute dal cliente, configura una condotta che si protrae nel tempo "ben oltre il momento offensivo iniziale, per effetto di un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato", atteso che "il professionista ha sempre la facoltà di far cessare la permanenza, adempiendo all'obbligo di fatturazione".

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza chiarisce che il palmario non costituisce un atto di liberalità - o, come dedotto, una "regalia" – ma, una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione è generalmente ammessa e considerata lecita purché dotata di forma scritta, comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altresì giustificata dal risultato conseguito. E dunque, ancorché di natura premiante, tale compenso soggiace agli obblighi fiscali.

Del resto, che non di regalia si tratti è reso palese dalla presenza di una clausola contrattuale del seguente tenore: "Quale corrispettivo dell'attività professionale che richiedo con il presente atto di conferimento mandato, all'avv. […], riconosco sin da ora allo stesso, il riconoscimento di: a) la preordinata percentuale sugli importi recuperati, pari al 10%, al netto delle spese diritti ed anticipazioni sostenute e sostenende, necessarie per il buon adempimento del presente incarico, ivi comprese quelle giudiziarie e/o di eventuale arbitrato".

Infine, è stato lo stesso avvocato difensore a negare il presunto intento di liberalità laddove ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la differenza tra la somma di 7mila euro versata dalla cliente e il residuo di € 425,17, a saldo del 10% quale compenso aggiuntivo determinato in sede di conferimento del mandato difensivo.

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