Immobili

Occupazione abusiva, proprietario condannato a indennizzare l'occupante per le migliorie

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33027 depositata oggi

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di Francesco Machina Grifeo

Il danno derivante dalla illegittima occupazione di un immobile va provato, anche per presunzioni, da chi lo richiede. Non solo, dunque, non vi è una danno in re ipsa ma il proprietario può anche essere condannato a indennizzare gli occupanti per le migliorie arrecate. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33027 depositata oggi, respingendo la richiesta di risarcimento dei proprietari di un terreno edificabile.

I ricorrenti esposero che un precedente giudizio, da loro promosso nei confronti dei convenuti, si era concluso con una sentenza definitiva che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vendita stipulato nel 1972 per un terreno edificabile in agro di Manduria. In quell'occasione non era stato però ordinato ai convenuti il rilascio del bene. Per cui gli attori hanno chiesto che venisse ordinato il rilascio e disposto il risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione protrattasi per molti anni.

A questo punto però i convenuti, oltre al rigetto della domanda, hanno proposto domanda riconvenzionale per una somma pari al valore dell'edificio da loro costruito. Quest'ultima richiesta è stata accolta dal Tribunale di primo grado che ha condannato i proprietari a pagare 70mila euro agli occupanti "quale aumento di valore conseguito ai sensi dell'art. 1150 del codice civile".

Proposto appello, la Corte territoriale lo ha bocciato escludendo che il danno derivante dall'abusiva occupazione di un immobile possa essere "in re ipsa". Tale danno, argomentava il Collegio, è risarcibile "solo in presenza di un effettivo pregiudizio che il danneggiato è tenuto a dimostrare". E gli appellanti non hanno "tempestivamente indicato nell'atto di citazione quali fossero i danni da loro subiti e quale ne fosse la prova".

Una tesi confermata dalla Suprema corte, secondo la quale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la giurisprudenza relativa al danno da illegittima occupazione di un immobile "non contiene, in realtà, un vero e proprio contrasto". "Non si tratta, infatti, di stabilire se tale danno sia in re ipsa o se debba essere oggetto di prova; trattandosi, infatti, di un danno-conseguenza, esso necessita comunque di una prova, non potendosi ritenere in re ipsa; tale prova, però, può essere data anche tramite presunzioni, dovendosi presumere la naturale fruttuosità di un bene immobile ed essendo la presunzione una prova prevista e regolata dalla legge".

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