Comunitario e Internazionale

Corte Ue: il rinnovo della patente non supera lo stop alla guida imposto da un altro Stato membro

Lo ha chiarito la Corte Ue, sentenza nelle cause C-47/20 e C-56/20

Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida, semplicemente rinnovata in altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio. Lo ha chiarito la Corte Ue, sentenza nella Sentenze nelle cause C-47/20 e C-56/20, aggiungendo che però non può apporre sulla patente alcuna menzione recante il divieto di guidare nel proprio territorio, poiché questa modifica rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare.

Il caso - Nella causa C-47/20, un cittadino tedesco residente in Spagna, detiene dal 1992 una patente di guida spagnola (categorie A e B). Avendo circolato in Germania in stato di ebbrezza, egli è stato privato, per inidoneità alla guida, del diritto di guidare. Inoltre, gli è stato vietato, per un periodo di quattordici mesi, di richiedere una nuova patente di guida. Durante questo periodo, nonché al termine di esso, le autorità spagnole hanno rinnovato più volte la patente di guida di F., rilasciandogli nuovi documenti.

Qualche anno dopo la scadenza del periodo di divieto, F. ha depositato presso la città di Karlsruhe una domanda per il riconoscimento della validità della sua patente. Karlsruhe ha respinto la domanda, affermando che, secondo il diritto tedesco, F. doveva presentare una perizia medico-psicologica al fine di eliminare i dubbi circa la sua idoneità alla guida. Infatti, in Spagna egli non aveva ottenuto alcuna nuova patente di guida la cui validità dovesse essere riconosciuta ai sensi della direttiva concernente la patente di guida, ma si era visto consegnare unicamente alcuni documenti volti a rinnovare la sua patente di guida iniziale.

La motivazione - La Corte amministrativa federale ha investito della questione la Corte di giustizia che ricorda come il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate all'esito di un rinnovo, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva. In questo senso, uno Stato membro può, a causa di un'infrazione commessa nel suo territorio, rifiutarsi di riconoscere la validità della patente estabilire i requisiti che il titolare deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.

Per contro, qualora l'interessato si sia visto rilasciare nel suo Stato membro di residenza, dopo il decorso del periodo di divieto, una nuova patente di guida, il riconoscimento della validità di quest'ultima non può essere subordinato alla produzione di una perizia medico-psicologica. In questo caso, infatti, l'inidoneità alla guida è stata sanata.

Tuttavia, il mero rinnovo di una patente di guida delle categorie A e B non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente di guida, in quanto la direttiva non obbliga gli Stati membri a procedere, al momento del rinnovo, ad una verifica del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida.

Per contro, nella sua odierna sentenza in un'altra causa, C-56/20, la Corte sottolinea che le iscrizioni che compaiono sulla patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza. Pertanto, un altro Stato membro non può apporre sulla patente, il cui modello è armonizzato in formato tessera plastificata, una menzione recante il divieto di guidare nel suo territorio. Esso ben può, tuttavia, rivolgersi allo Stato membro di residenza affinché quest'ultimo iscriva una tale menzione. Inoltre, non risulta escluso che lo Stato membro di soggiorno temporaneo verifichi, segnatamente per via elettronica, in caso di controllo stradale nel suo territorio, se l'interessato sia stato oggetto di una misura che lo priva del suo diritto di guidare in tale territorio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©