Rassegne di Giurisprudenza

L'assegno di natalità spetta anche ai cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

a cura della Redazione Diritto

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa, autorizzato a lavorare nello Stato membro ospitante - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza.
In applicazione della sentenza n. 54 del 2022 della Corte costituzionale, l'assegno di natalità spetta al cittadino extracomunitario, non solo titolare di un permesso unico di lavoro, ma anche titolare di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa, autorizzato a lavorare nello Stato membro ospitante. La pronuncia richiamata ha puntualizzato che l'assegno di natalità sovviene a una peculiare situazione di bisogno, in quanto tende a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il riconoscimento di tale prestazione rappresenta attuazione della Cost., articolo 31, che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 aprile 2023, n. 9305

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza.
In applicazione della sentenza n. 54 del 2022 della Corte costituzionale, l'assegno di natalità spetta al cittadino di Paese terzo ammesso in Italia a fini lavorativi o a fini diversi al quale è però consentito lavorare, sebbene privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 13 febbraio 2023, n. 4364

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza - Declaratoria di illegittimità costituzionale.
Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 novembre 2022, n. 32606