Rassegne di Giurisprudenza

L' interesse nel procedimento determina l'obbligo di astensione del giudice

a cura della Redazione Diritto

Processo penale - Giudice del processo - Astensione e ricusazione - Interesse nel giudizio - Fattispecie - Giudici iscritti all'ANM - Parte civile in giudizio.
L'imparzialità dei giudici iscritti all'ANM, costituitasi parte civile in giudizio, non può essere esclusa sulla base del mero riscontro del dato formale costituito dall'adesione all'associazione, dovendosi vagliare se in concreto, sulla base delle dimensioni dell'associazione, delle funzioni svolte, dell'eventuale incidenza sull'attività degli iscritti, sull'esistenza di vantaggi rilevanti derivanti dall'iscrizione, si possa determinare un effettivo vulnus rispetto al principio di terzietà. [Fattispecie relativa al caso Palamara e all'istanza di ricusazione presentata nei confronti di due giudici del collegio iscritti all'ANM, parte civile nel processo].
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 22 novembre 2022 n. 44436

Giudice - Astensione - In genere - Interesse nel procedimento - Nozione.
In tema di astensione e ricusazione del giudice, la nozione di interesse contenuta nell'art. 36, lett. a), cod. proc. pen. si presta ad un'interpretazione in senso estensivo, tale da farvi rientrare non solo l'interesse prettamente patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale che, tuttavia, deve essere specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva e personale del magistrato, non potendo assumere rilievo anche un generico interesse ideologico collegato indirettamente all'oggetto del procedimento, la cui affermazione è inidonea a tradursi in un vantaggio personale.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 22 novembre 2022 n. 44436

Astensione del giudice - Chiamato a decidere nello stesso procedimento e sugli stessi fatti - Interesse nel procedimento.
L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilità della disposizione predetta è ravvisabile in capo al giudice che - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati - sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi è dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che è chiamato ad adottare.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 21 giugno 1999 n. 1660

Giudice - Astensione - In genere - Interesse nel procedimento.
In tema di astensione del giudice, l'"interesse" nel procedimento, cui fa riferimento l'art. 36, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere giuridicamente rilevante, e cioè tale da coinvolgere il giudice nella vicenda processuale in modo da renderla obiettivamente suscettibile di procurargli un vantaggio economico o morale, mentre non rilevano a tal fine semplici presunte irregolarità nella conduzione del procedimento, che non sono indicative di per sé agli effetti di cui sopra.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 18 giugno 1998 n. 1711

Giudice - Astensione - In genere - Interesse nel procedimento.
In tema di astensione, l'"interesse nel procedimento", cui fa riferimento l'arte 36, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è stato chiamato a svolgere nel processo oppure che si è venuta a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo, mentre tale nozione è esclusa qualora il giudice abbia legittimamente svolto precedenti funzioni giurisdizionali non interferenti con suoi personali interessi.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 5 marzo 1998 n. 4452