Comunitario e Internazionale

Per l'Avvocato Ue l'audizione del migrante non è sempre necessaria

di Giovanni Negri

Suonano un po’ anche come un assist al Governo le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte Ue depositate ieri in materia di procedimento sui migranti . Perchè, mentre il Parlamento sta discutendo il decreto legge che rivede tutto il procedimento per la concessione dello status di rifugiato, sulla scia dell’emergenza degli uffici giudiziari invasi dalle richieste presentate dopo l’aumento degli sbarchi sulle nostre coste, dalla Corte Ue arrivano osservazioni che appaiono in sintonia con le norme appena varate (ma in vigore solo dall’estate).

Qui il tema è quello della partecipazione dello straniero a un procedimento che si articola in due fasi, una amministrativa e una giurisdizionale. I fatti: nel 2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano, dopo l’audizione di un cittadino del Mali, ne ha respinto la richiesta, negandogli lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione. La Commissione ha accertato invece l’esistenza di ragioni solo economiche e, in particolare, l’inesistenza di probabili rischi di persecuzione.

Il cittadino maliano ha quindi impugnato il rifiuto della Commissione davanti al Tribunale di Milano, aprendo la fase giurisdizionale). Il Tribunale ritiene che la richiesta di asilo sia manifestamente infondata nel merito, essendo stato verificato che egli l’ha presentata mosso soltanto dalla propria condizione di estrema povertà. In questo contesto, il Tribunale ha chiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia, se, in base al diritto Ue, il Tribunale può decidere immediatamente oppure se deve procedere a una nuova audizione del richiedente asilo. Per il diritto italiano, infatti, nella fase giurisdizionale non è necessario che il richiedente asilo sia sentito nuovamente, se egli è già stato sentito nella fase amministrativa.

Una previsione di partecipazione personale solo eventuale che è stata rafforzata dal decreto legge che ha reso normale l’acquisizione da parte dei giudici del materiale video del procedimento amministrativo e solo eventuale l’audizione dello straniero che chiede asilo.

Previsione, tra l’altro, criticata dal Csm, che, nel recente parere dato al decreto, sottolineava, tra l’altro, «la contemporanea e diffusa compressione delle garanzie del richiedente asilo (che) fa ritenere non adeguato il sistema disegnato dal legislatore: la previsione in tema di struttura del giudizio richiede come necessaria l’introduzione di un procedimento innanzi al Tribunale non meramente cartolare in cui sia resa obbligatoria l’audizione del richiedente».

Di diverso parere l’Avvocato Ue per il quale il Tribunale può pronunciarsi senza l’audizione del richiedente asilo su un’impugnazione da quest’ultimo proposta contro un precedente diniego, a due condizioni:

a) che la richiesta di asilo sia manifestamente infondata;

b) che la decisione del Tribunale sia adottata dopo un esame completo delle circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, comprese le informazioni contenute nell’audizione personale tenutasi nella fase amministrativa che, a giudizio del Tribunale, sia sufficiente per risolvere la causa.

Corte di giustizia Ue, conclusioni dell'Avvocato generale del 6 aprile 2017 nella causa C-348/16

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