Rassegne di Giurisprudenza

Separazione personale dei coniugi e addebito per violenze fisiche e morali

cura della Redazione Diritto

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Violenza fisica - Unico episodio - Giustificazione dell'addebito - Sufficienza - Esonero dal dovere di comparazione con le condotte del coniuge che ha subito violenza - Sussistenza - Condotta violenta successiva al manifestarsi della crisi - Irrilevanza.
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando anche irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 16 settembre 2022, n. 27324

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere - Condotte violente di un coniuge nei confronti dell'altro - Motivo di addebito della separazione - Sussistenza - Comparazione con i comportamenti del coniuge vittima delle stesse - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3925

Separazione e divorzio - Separazione
Le gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 4 giugno 2012, n. 8928

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere - Violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro - Prova di un unico episodio di percosse - Motivo di addebito - Sufficienza - Fondamento.
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 14 gennaio 2011, n. 817