Comunitario e Internazionale

Illegittimo rimuovere dalle proprie funzioni il lavoratore portatore di handicap senza la verifica di idoneità

Va consentita la conferma dell'attitudine a svolgere il lavoro anche mediante l'uso di mezzi di ausilio

di Paola Rossi

Secondo la Corte Ue l'handicap fisico di un lavoratore non può comportarne la rimozione dalle funzioni senza che sia verificata la sua effettiva inidoneità a svolgerle anche con apposito apparecchio correttivo. Con la sentenza sulla causa C-795/19 i giudici hanno affermato il contrasto col diritto Ue di una normativa nazionale che preveda, per una data categoria di lavoratori, la drastica rimozione dalle proprie funzioni in caso di alcuni specifici deficit fisici.

Il caso riguardava la legge estone che impedisce l'attività lavorativa di agente penitenziario a chi abbia una limitata capacità uditiva senza prevedere la possibilità di essere sottoposto a un test di funzionalità anche mediante l'apposizione di dispositivi ad hoc che migliorino la funzione deficitaria. Lo Stato membro non rispetta i principi delle norme Ue se prevede un'impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva non sia conforme alle soglie minime di percezione.

Nel mirino della Corte Ue il regolamento dell'Estonia, relativo ai requisiti sanitari del personale penitenziario e alla procedura per l'esame sanitario. Tale regolamento fissa in particolare soglie minime di percezione sonora applicabili a tali agenti e prevede che l'abbassamento dell'udito al di sotto di tali standard costituisce un impedimento assoluto di natura medica all'esercizio delle funzioni di agente penitenziario. Inoltre, detto regolamento non consente l'utilizzo di ausili correttivi in sede di valutazione del rispetto dei requisiti in materia di acutezza uditiva.

Tale regolamento rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/Ue e si pone di conseguenza in contrasto all'obbligo di trattare le persone con disabilità allo stesso modo delle altre persone che si trovano in una situazione analoga e senza discriminazione. La regola nazionale, infatti, introduce una differenza di trattamento direttamente fondata sulla disabilità. Da cui la sua illegittimità, come dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Ue. La capacità percettiva ridotta del lavoratore seppure mette a rischio il corretto svolgimento delle mansioni legate al mantenimento dell'ordine pubblico, nello specifico penitenziario, non consente alcun automatico licenziamento in base al certificato medico che l'acclara. Va garantito perciò un esame medico sull'handicap consentendo al lavoratore di dimostrare il raggiungimento di un'adeguata soglia uditiva attraverso l'uso degli appositi presidi medici.

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