Civile

L'avvocato antistatario non paga il contributo unificato per il giudizio di ottemperanza dell'equo indennizzo

Così ha deciso la Ctp di Napoli anche se il tema resta controverso

di Eugenio Sacchettini

Non è dovuto il contributo unificato dall'avvocato antistatario nel giudizio da lui proposto dinanzi al Tar per l'ottemperanza dell'intero decreto di condanna per equo indennizzo ex legg 24 Marzo 2001 n. 89 che abbia disposto anche la distrazione delle spese a favore di esso difensore. Così ha deciso la Ctp Napoli con la sentenza 12 gennaio 2022 n. 441.

Il giudizio di ottemperanza
La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in n. 6/2016 di <<Guida al Diritto>> pag. 12) ha aggiunto col comma 777 dell'articolo 1 con lettera f) alla legge Pinto (legge 24 Marzo 2001 n. 89) molteplici novità, fra le quali a previsione del giudizio di ottemperanza: stabilisce il n. 8 del così inserito articolo 5-sexies legge 2001 n. 89 che qualora i creditori delle somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali.. chiarendo che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il giudizio di ottemperanza beninteso si distingue dall'esecuzione forzata, in quanto il suo scopo non è l'espropriazione di beni del debitore, ma è quello di sostituire direttamente il giudice all'amministrazione, per adottare gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza, garantendo l'effettivo adeguamento dell'amministrazione alle statuizioni della sentenza e così l'effettività della tutela (Cass. 24.9.2010, n. 20202). Tuttavia tale giudizio può considerarsi sul piano funzionale e strutturale equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo; anche il giudizio di ottemperanza infatti è volto a dare, al pari dell'esecuzione forzata, attuazione alla decisione di merito, al fine di rendere effettiva la tutela del diritto, rilevando dunque soltanto il tempo processuale resosi necessario per dare soddisfazione al diritto del creditore all'indennizzo ex Legge Pinto nei confronti dello Stato debitore (Sezioni Unite , sentenza 23/7/2019 n. 19883).

La distrazione delle spese
A norma dell'articolo 93 Cpc il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Si tratta di una facoltà non sovente utilizzata dai difensori, ma cui si ricorre in particolare quando si prospetti il pericolo di non venire retribuiti nonostante l'esito favorevole della lite, e quindi in special modo con riguardo a clienti poco abbienti, che magari neppure anticipano le spese della lite. Va in proposito tenuto peraltro presente che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del soggetto interessato esclude la possibilità per l'avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al giudice, dovendosi ritenere priva di effetto in tal caso la richiesta di distrazione delle spese ( Cass. Sez. Un. 20/1/2014, n. 1009). Non è peraltro a caso che spesso gli avvocati ricorrano a questa opportunità di premunirsi per quanto loro dovuto proprio per le richieste ex legge Pinto , trattandosi d'importi non cospicui per il cui recupero i clienti di rado intendono impegnarsi, dopo anni e anni trascorsi in cause magari alla fine anche perse. E del resto le procedure connesse sono assai ponderose, perfino una volta che, ottenuta la condanna al pagamento dell'indennizzo a carico dello Stato, si tratta soltanto di riscuotere. Difatti a norma del comma 6 del così aggiunto articolo 5-sexies legge 2001 n. 89 l'amministrazione esegue i provvedimenti per intero, ma soltanto ove possibile: vien precisato perciò che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
Peraltro il Dm 28 Ottobre 2016 (in n. 49-50/2016 di <<Guida al Diritto>> pag. 41) nel predisporre apposita modulistica per cercar di fare ottenere la riscossione di quanto dovuto a seguito delle procedure , ha distintamente approvato quattro distinti modelli, a seconda che la richiesta di rimborso venga sporta da una persona fisica, da una persona giuridica, dagli eredi della vittima o, appunto, dal difensore antistatario per sole sue competenze e spese, e quindi in tale ultimo caso andrà operata la ritenuta d'acconto sul relativo importo.

L'esenzione dal contributo unificato
A norma dell'articolo 10 Tu Spese di giustizia Dpr.30 Maggio 2002 n. 115 non è soggetto al contributo Unificato, fra l'altro, il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto). La 24°a Commissione provinciale di Napoli nella sentenza 12 Gennaio 2022 n. 441 in commento si è allora posta il problema se sia dovuto detto contributo invece dall'avvocato che, avendo richiesto e ottenuto la distrazione delle spese nel giudizio per l'equo indennizzo, abbia poi agito quale legale degli originari clienti vittoriosi dinanzi al Tar per l'ottemperanza del conseguito decreto di condanna al ristoro. Con tale decisione è stata ritenuta illegittima la pretesa del Tar di assoggettare l'avvocato antistatario al pagamento del contributo unificato per il giudizio di ottemperanza, basandosi sull'autonomia dei due rapporti in discussione, l'uno coinvolgente i clienti che è certamente esente dal contributo unificato, l'altro relativo all'avvocato antistatario che sarebbe soggetto a contributo unificato solo se fosse promosso da quest'ultimo in proprio, ossia non come mero difensore degli originari clienti, bensì come soggetto interessato al recupero delle spese attribuitegli.

Osservazioni
E sembra non potersi dissentire da tale decisione 12 Gennaio 2022 n. 441, se non altro sulla constatazione che gli originari clienti avrebbero ben potuto rivolgersi ad altro legale per il giudizio di ottemperanza, dal che l'improprietà di un avviso di accertamento nei confronti di un avvocato che non agisce come "parte" ed è quindi estraneo al relativo processo.
L'ambiguità che consegue alla divaricazione fra i due rapporti - nei confronti di un unico debitore da un lato promosso dall'originario attore in causa e dall'altro ad opera dell'avvocato distrattario - si riscontra, seppur sotto tutt'altro profilo nell'ipotesi, come si è visto contigua e assimilabile, di esecuzione forzata, allorché si discuta della notifica del titolo esecutivo o dell'atto di precetto (si vedano Cassazione, Sez. VI Civ. 21 marzo 2014 n. 6763, Cass. 27/12/2012 n. 23914).
Occorre tuttavia osservare che l'intera questione del contributo unificato per il giudizio di ottemperanza a carico del legale distrattario è tuttora in discussione e La carta dei servizi del Tar Puglia – sezione di Lecce – (anno 2019) e del Tar del Trentino-Alto Adige – sede di Trento (anno 2018) prevedono espressamente che l'esenzione in parola si estenda anche al ricorso proposto dal difensore antistatario in sede di ottemperanza a prescindere dal cumulo delle due domande di ottemperanza, mentre l'esenzione non opera se il ricorso è promosso dal solo difensore, esclusivamente per le spese del giudizio del decreto che ha liquidato in suo favore, quale antistatario (Circolare Tar Puglie 25 – 11 -2020).
Difforme dall'indirizzo espresso in detta Circolare quanto all'azione di ottemperanza proposta dal solo difensore antistatario risulta invece la sentenza Commissione Tributaria provinciale di Salerno, sez. VIII, con la sentenza n.1856 del 27/10/2020, ad avviso della quale l'esenzione pure in tale ipotesi risponde alla stessa esigenza risarcitoria e di tutela del soggetto danneggiato, sottesa alla legge n.89 del 2001: quella delle spese distratte, pur essendo obbligazione sicuramente autonoma, tanto da potere essere azionata in via esecutiva indipendentemente dalla obbligazione principale, è in ogni caso accessoria e dipendente dalla condanna del ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo in favore dell'avente diritto. Tale decisione è stata tuttavia annullata con Sentenza del 19/01/2021 n. 571/14 della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sulla scorta del principio del divieto di applicazione analogica delle norme che fissano le fattispecie imponibili e le relative esenzioni, mancando una specifica norma che prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato tributario per il giudizio d'ottemperanza proposto dall'avvocato.

LA MASSIMA
Equa riparazione per la lentezza del processo - Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dell'intero decreto di condanna - Proposto dal difensore antistatario - Contributo unificato - Non è dovuto
(Cpc, articolo 93; L. 24 Marzo 2001 n. 89, articolo 5-sexies; Dpr. 30 Maggio 2002 n. 115, articolo 10)
E' "la novella dello stento" quella di tentar di riscuotere dallo Stato quanto seppur giudizialmente accertato a titolo di equa riparazione per la lentezza del processo; bisogna farne un altro al Tar per l'ottemperanza, ma ivi occorre pagare anche il non indifferente importo di € 300 per il contributo unificato? Se n'è occupata la Commissione Provinciale di Napoli con sentenza 12 Gennaio 2022 n. 441, che ha escluso tale balzello quand'anche il difensore abbia ottenuto la distrazione delle spese a proprio favore nel giudizio "a monte". Ma non mancano i "distinguo".
• Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, 26° Sezione – Sentenza 12 Gennaio 2022 n. 441( Presidente La Regina; Relatore Carlizzi)

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