Società

Gli esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Con decreto dirigenziale del 29 dicembre 2021 il Ministero della giustizia ha formulato apposite linee di indirizzo rivolte agli Ordini professionali e valevoli per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti

di Rossana Mininno

Con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (c.d. Decreto crisi d'impresa e giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, il Governo - preso atto della gravità degli «effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale» e ravvisata la «straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare» detti effetti - ha introdotto (e disciplinato) nuovi strumenti di «soluzione concordata della crisi», orientati a incentivare il ricorso, da parte delle imprese, ad «alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale».

L'intervento normativo - come esplicitato nella relativa relazione illustrativa - si è reso necessario in ragione dell'impossibilità per le aziende di affrontare la crisi determinata dall'evento pandemico ricorrendo ai tradizionali istituti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto non forgiati nell'ottica di coniugare la tutela dei creditori con le esigenze della produzione.

Il primo strumento - denominato, letteralmente, composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (cfr. articolo 2) - consiste in una procedura di carattere privatistico e natura stragiudiziale, attivabile - su base volontaria - dall'imprenditore (indifferentemente, commerciale o agricolo) che «si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza» (articolo 2, comma 1).

La procedura prevede che l'imprenditore sia affiancato (e non sostituito) da un «esperto indipendente», munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori al precipuo fine di «individuare una soluzione per il superamento» delle condizioni di squilibrio, «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» (articolo 2, comma 2).

All'esperto compete verificare la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e, nel contempo, l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori.

L'attivazione della procedura avviene su richiesta rivolta dall'imprenditore al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura «nel cui ambito si trova la sede legale dell'impresa» (articolo 2, comma 1).

Il decreto-legge de quo ha previsto l'istituzione - presso «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» - di «un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» (articolo 3, comma 3).

Possono essere inseriti nell'elenco anche soggetti non iscritti in albi professionali, i quali «documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza» (articolo 3, comma 3).

Per i soggetti iscritti in albi professionali la domanda di iscrizione all'elenco è presentata all'Ordine professionale di appartenenza (cfr. articolo 3, comma 5).

Ai Consigli nazionali degli Ordini professionali è, invece, demandata la disciplina - da adottare con regolamento - delle «modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco» degli esperti indipendenti (articolo 3, comma 5).

Con decreto dirigenziale del 29 dicembre 2021 il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - ordini professionali ed albi del Ministero della giustizia ha formulato apposite linee di indirizzo rivolte agli Ordini professionali e valevoli per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti.

Con specifico riferimento al requisito delle «precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa» prescritto per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli Ordini degli avvocati il decreto dirigenziale de quo - al dichiarato «fine di assicurare un avvio tempestivo ed efficiente del nuovo strumento di risoluzione della crisi d'impresa» e in considerazione della circostanza che la «efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l'aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali […] sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell'esperto indipendente» - ha individuato «gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa» nei seguenti: «1) commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza; 2) attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3; 4) advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti; 5) advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi; 6) advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi; 7) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza».

Per quanto attiene all'aspetto quantitativo, secondo il decreto dirigenziale de quo, l'espressione utilizzata dal legislatore «porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due»: il possesso di «almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate» deve essere oggetto di apposita verifica in sede di valutazione della domanda di iscrizione.

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