Rassegne di Giurisprudenza

Contratto di lavoro: il patto di prova e i requisiti di validità

a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Assunzione - Patto di prova - Forma scritta - Specifica indicazione delle mansioni - Necessità - Sussiste.
L’art. 2096 cod. civ. si interpreta nel senso che il patto di prova, apposto al contratto di lavoro,  deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi; la relativa mancanza costituisce infatti motivo di nullità del patto con automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall’inizio.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6552

Patto di prova - Mansioni - Determinazione per relationem con rinvio al contratto collettivo - Specificità del richiamo - Richiamo alla nozione più dettagliata - Necessità.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico. E ciò, non già in virtù di un semplice riferimento alla categoria lavorativa prevista dal contratto collettivo che permetta l'assegnazione del lavoratore ad uno dei plurimi profili rientranti in esso, ma dovendo il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, per essere sufficiente ad integrare il requisito di specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova, essere fatto mediante il richiamo alla nozione più dettagliata alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali. 
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 luglio 2017, n. 16587

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere patto di prova - Specifica indicazione delle mansioni - Necessità - Riferimento alla contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il rinvio del patto di prova alle mansioni di "operatore ecologico di primo livello", di cui all'art. 14 del c.c.n.l. Nettezza urbana, attesa la presenza, nella medesima area, di una pluralità di profili che non consentiva di individuare quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 aprile 2017, n. 9597

Poste italiane - Contratto a termine - Patto di prova - Nullità - Illegittimità del recesso ante tempus - Condanna - Ricorso per cassazione - Atto scritto - Specifica indicazione delle mansioni svolte - Violazione - Sussistenza - Rigetto.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate e indicate (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il recesso, atteso che le indicazioni contenute nella lettera di assunzione risultavano del tutto vaghe e insufficienti a ricostruire, anche attraverso un rinvio alla fonte collettiva, le specifiche attribuzioni della lavoratrice, facendo riferimento a una pluralità di mansioni che addirittura riguardavano tre distinti livelli di inquadramento del personale, nonché a un'ampia serie di diversificate mansioni concrete, nessuna delle quali era possibile, in via generale, ricostruire come attribuzione concreta per la lavoratrice).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 marzo 2015, n. 5509