Civile

Milano bocciata sul pass invalidi per la Ztl: no alla comunicazione preventiva della targa

La Corte di cassazione, ordinanza n. 24015 depositata oggi, ha accolto il ricorso di una automobilista contro i verbali con i quali la Polizia municipale

di Francesco Machina Grifeo

Il comune di Milano inciampa sul pass invalidi per le zone a traffico limitato. Il Municipio, infatti, non può imporre con una ordinanza sindacale l'obbligo di comunicazione preventiva della targa agli uffici. Perché in tal modo contravviene alla normativa nazionale che favorisce la circolazione su tutto il territorio nazionale di persone con difficoltà nella deambulazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24015 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una automobilista contro i verbali della Polizia municipale che gli aveva contestato la violazione dell'articolo 7, comma 14, Cds 1992, per aver circolato nei giorni 8 e 11 novembre 2016 nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto.

In primo e secondo grado invece il ricorrente aveva visto respinte le proprie doglianze. Al guidatore, titolare di un pass rilasciato dal Comune di Rho, veniva contestato di non aver informato per tempo gli uffici meneghini che avevano previsto l'obbligo di comunicazione della targa, al fine di inserirla nella banca dati dell'Amministrazione, consentendo così il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.

Sul punto la Corte ricorda che, in tema di sanzioni amministrative, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, "è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale".

Pertanto, l'esercizio di tale diritto "non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'art. 7 C.d.s., con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze".

Esiste dunque, prosegue la Corte, un obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti invalidi. Mentre il pass deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo "senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. "

Inoltre, come di recente evidenziato dalla Cassazione (ordinanza n. 8226/2022) "non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come, ad es., tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi".

Tale autorizzazione infatti è diretta a ridurre il più possibile "impedimenti deambulatori" e non può trovare ostacoli "generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge".

Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, "ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di elevare verbali di accertamento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative".

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