Rassegne di Giurisprudenza

Configurabilità del reato di contraffazione di opere d'arte

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Contraffazione di opere d'arte - Detenzione e messa in commercio - Configurabilità.
Ai fini della configurabilità del reato di messa in commercio o di detenzione ai fini di commercio di opere alterate o contraffatte, previsto dall'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, non è necessario che l'opera sia qualificata come "autentica", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 31 gennaio 2022 n. 3332

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere - Reato di cui all'art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004 - Grossolanità del falso - Reato impossibile - Condizioni.
In tema di reato di detenzione, per farne commercio, di opere d'arte contraffatte, di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 15 ottobre 2019 n. 42122

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere - Contraffazione di opere d'arte - Causa di non punibilità prevista dall'art. 179 d.lgs. n. 42 del 2004 - Copie di opere detenute per il godimento personale e non destinate alla messa in vendita - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
L'annotazione di non autenticità dell'opera d'arte, contenuta nell'art. 179, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ai fini della non punibilità del detentore di copie di opere d'arte, è irrilevante allorquando la detenzione avvenga per la fruizione ed il godimento esclusivamente personale, non ricorrendo, in tal caso, il pericolo di offesa al bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici previste dall'art.178, D.Lgs. n.42 del 2004.
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 6 febbraio 2017 n. 5431

Reati - Contraffazione di opere d'arte - Detenzione e messa in commercio - Rapporti con la truffa - Concorso di reati. (cp, articoli 81 e 640; Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42, articolo 178, comma 1, lettera b).
Il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) concorre materialmente con il reato di truffa di cui all'articolo 640 del Cp, in quanto la fattispecie penale punisce la condotta di chi - senza essere concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione - pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico, a prescindere dal fine lucro, ossia di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto, come invece richiesto dalla fattispecie incriminatrice della truffa.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 25 marzo 2014 n. 13966

Beni culturali ed ambientali - Contraffazione opere d'arte - Inidoneità della condotta - Art. 178, c. 1, lett. b), d.l.vo n. 42/2004.
In materia di contraffazione di opere d'arte, l'inidoneità della condotta, tale da rendere configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per la grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d'arte, ma da un aspirante compratore, magari neppure troppo esperto. Nel caso di specie, l'aver messo in commercio l'opera, consegnandola alla Galleria d'arte, munita di falsa dichiarazione di expertise, esclude in radice il carattere grossolano della falsificazione, in quanto tale attestazione correda la realizzazione dell'esemplare contraffatto del dipinto e consente il sicuro affidamento, da parte del futuro compratore, nell'autenticità dell'opera stessa.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 7 luglio 2011 n. 26710