Immobili

Terrazza comune mai stenditoio personale

La Corte appello di Reggio Calabria precisa che il terrazzo è suscettibile di ulteriori utilizzazioni

di Luana Tagliolini

L’uso paritetico della cosa comune deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzo che, in concreto, faranno gli altri condòmini della stessa cosa.

Il principio è stato applicato alla vicenda riguardante la citazione in giudizio di un condomino che, a dire dell’attore, aveva utilizzato in via esclusiva, senza osservare i turni stabiliti e senza il preventivo assenso degli altri comproprietari, la terrazza comune.

Aveva modificato lo stato dei luoghi, installando altri due fili per asciugare i panni che, sostenuti da quattro paletti in ferro infissi nel parapetto del terrazzo, attraversavano in senso diagonale buona parte dello stesso, riducendolo a stenditoio e impedendo la sua libera utilizzazione per svolgere altre attività (feste, passeggio, soggiorno, cene, collocazione di ombrelloni).L’attore chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità dell’opera con riduzione in pristino dello stato dei luoghi.Il Tribunale respingeva la domanda con la prescrizione che i fili stendi- panni tesi tra i paletti fossero, però, amovibili. Giudizio che il giudice di secondo grado ha ribaltato. La Corte d’appello di Reggio Calabria nella sentenza 291/2021 precisava che il terrazzo è indubbiamente suscettibile di ulteriori utilizzazioni rispetto a quello di luogo dove stendere la biancheria, e per tali motivi l’apposizione, da parte della convenuta, dei paletti e dei relativi fili su una porzione non insignificante, determinava un impedimento alla utilizzazione del bene, a fini diversi.

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