Penale

Coltivazione di cannabis senza sanzioni fino a 4 piante

Il disegno di legge che introduce una serie di modifiche al Testo unico sugli stupefacenti approvato alla Camera in commissione Giustizia e che già oggi potrebbe essere all’esame dell’Aula

di Giovanni Negri

Sì a coltivazione e detenzione di piante di cannabis , 4 al massimo; rivisti alcuni passaggi del sistema sanzionatorio complessivo, con attenzione anche all’associazione criminale (per la prima volta introdotta una “ forchetta” tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15); più articolati gli effetti della lieve entità di produzione, acquisto e cessione di stupefacenti; rideterminato il confine tra condotte penalmente rilevanti e altre, in materia di cannabis, punti a titolo amministrativo; inasprite le misure per l’abbandono di siringhe. Questi gli elementi qualificanti del disegno di legge che introduce una serie di modifiche al Testo unico sugli stupefacenti approvato alla Camera in commissione Giustizia e che già oggi potrebbe essere all’esame dell’Aula.

In particolare si interviene per rendere esenti da sanzioni, sia penali sia amministrative, la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso personale, di non più di 4 piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente. Sopra il limite di 4 l’uso potrà essere considerato personale e sanzionato sul solo piano amministrativo quando la coltivazione domestica di cannabis ha queste caratteristiche:

minima dimensione;

rudimentalità delle tecniche utilizzate;

scarso numero di piante, anche se superiore a 4;

assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti.

Modificato il Testo unico anche dove attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la cessione o commercializzazione di droghe “pesanti” (tabelle I e III), effettuate da un soggetto autorizzato, prevedendo una modifica delle misure punitive, con la riduzione da 22 a 20 anni la pena detentiva massima, l’aumento da 25.822 a 31.000 euro della pena pecuniaria minima e la riduzione da 309.874 a 301.000 euro della pena pecuniaria massima.

È poi prevista la reclusione da 3 a 8 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro quando le attività illecite di cessione o commercializzazione di droghe “leggere” (tabelle II e IV) sono effettuate da un soggetto autorizzato; si tratta di un significativo aumento della pena attualmente prevista (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro)

Rispetto alla normativa attuale, che non distingue tra stupefacenti, applicando indifferentemente ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il disegno di legge distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere, prevedendo limiti inferiori agli attuali per le sole droghe leggere, reclusione da due mesi a due anni e multa fino a 2.000 euro.

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