Penale

Lo stalking occupazionale scatta se il datore di lavoro crea un danno all'autodeterminazione del lavoratore

Il mobbing integra il reato di atti persecutori quando determina come conseguenze ansia o timore o cambiamento dello stile di vita

di Paola Rossi

Il mobbing integra il reato di stalking quando determina una delle conseguenze previste dall'articolo 612 bis del Codice penale. E il ruolo di sovraordinazione di chi agisce contro i lavoratori con reiterate molestie, minacce e pretestuose incolpazioni disciplinari comporta l'aggravamento del reato per essere stato commesso con abuso di autorità. Lo afferma la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 12827/2022.

Il ricorrente era stato condannato per il reato di atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti della società municipalizzata nella quale rivestiva il ruolo di presidente. I lavoratori venivano apostrofati in pubblico con affermazioni offensive dall'imputato che arrivava addirittura a sfidarli fisicamente. Inoltre, le vessazioni morali venivano condite da plurime contestazioni disciplinari pretestuose che culminavano in un caso anche in un licenziamento ritorsivo.

Il ricorrente pretendeva di difendersi dall'accusa di stalking affermando che ciascuna delle condotte contestate erano state condivise dal consiglio di amministrazione della società di servizi, che le riteneva giustificate per raggiungere una maggior efficienza aziendale e le considerava legittimamente agite per contrastare comportamenti dei lavoratori inadempienti agli ordini di servizio impartiti dal ricorrente. Ma sicuramente l'obiettivo di efficientamento dell'attività aziendale non giustifica minimamente l'uso di violenze morali o minacce. E la circostanza della condivisione con l'organo collegiale societario non attenua in alcun modo la responsabilità dell'agente, ma è semmai fondamento per la chiamata in correità dei consiglieri.

Nel caso i giudici avevano accertato un perdurante stato di ansia dei lavoratori indotto dal ricorrente attraverso un uso illecito e persecutorio del proprio potere disciplinare. Ma il ricorrente contestava la sussistenza del dolo dello stalking, asserendo che - a differenza del mobbing che punta all'isolamento della vittima nell'ambiente di lavoro - esso si fonda sulla volontà dell'agente di instaurare un "rapporto" con la vittima. La Cassazione però respinge l'argomento difensivo asserendo che il mobbing attuato dal datore di lavoro integra il reato di atti persecutori quando genera nella vittima una delle conseguenze previste dall'articolo 612 bis del Codice penale. Ed essendo sufficiente il solo dolo generico basta che l'autore delle reiterate molestie e minacce sia consapevole delle possibili conseguenze a carico delle vittime della sua "persecuzione". Dalla sentenza emerge, ad esempio, che una delle finalità illecite delle ripetute contestazioni disciplinari era quello di contrastare in azienda la presenza di lavoratori appartenenti a una data sigla sindacale.

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